COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 20 Novembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. POL. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 35 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA POLISPORTIVA G.C. DAUNA – ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 2.11.2014 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 8^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 20 Novembre 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
A.S.D. POL. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 35 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA POLISPORTIVA G.C. DAUNA – ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 2.11.2014 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 8^ GIORNATA DI ANDATA)
La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La richiesta di riduzione della squalifica del calciatore Loseto Gianluca, avanzata dalla società Polisportiva G.C. Dauna nel ricorso, non può essere accolta perché la condotta tenuta dallo stesso verso un avversario è da ritenere violenta e come tale va punita. Il G.S. infliggendo tre giornate al Loseto ha applicato il minimo previsto per tale infrazione dall’art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S., che in mancanza di attenuanti non può essere ridotta. Va rilevato che la ricorrente riconosce che tra il proprio calciatore e l’avversario vi è stato contatto, anche se non di natura intenzionale e conseguente ad un tentativo di divincolarsi, ciò, però, è in contrasto con quanto riportato nel referto arbitrale, che, anzi, indica che la condotta violenta è stata tenuta dal Loseto a gioco fermo. Tale circostanza, che la giurisprudenza in materia giudica aggravante della condotta violenta, è un ulteriore motivo per non riconoscere la richiesta riduzione della squalifica. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.
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