COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 20 Novembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SAN MARTINO CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 35 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA NUOVO VINCHIATURO – REAL SAN MARTINO DELL’ 1.11.2014 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 8^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 20 Novembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SAN MARTINO CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 35 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA NUOVO VINCHIATURO – REAL SAN MARTINO DELL’ 1.11.2014 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 8^ GIORNATA DI ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cocchianella Fabio negando che lo stesso abbia tenuto comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario. A sostegno di tale richiesta riporta i fatti verificatisi e sostiene che il proprio calciatore si è solo adoperato per allontanare un avversario che stava colpendo un calciatore del Real San Martino che era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco. Inoltre, allega al ricorso un DVD contenente le riprese della gara operate dalla emittente Telemolise, chiedendo che lo stesso venga utilizzato ai fini della decisione. Preliminarmente si rappresenta che il DVD allegato, benché proveniente di fonte certa, non può essere utilizzato per il caso in esame, perché non rientrante tra le casistiche previste dall’art. 35 del C.G.S. per le gare della Lega Nazionale Dilettanti. La valutazione dell’accaduto deve, pertanto, essere fatta tenendo conto di quanto sostenuto in ricorso e delle risultanze del referto arbitrale. Ebbene, le annotazioni fatte dal direttore di gara danno possibilità a questa Corte Sportiva di poter ritenere la condotta del Cocchianella Fabio non violenta e come tale non rientrante tra le infrazioni previste dall’art. 19, comma 4, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva, ma in quelle individuate nella lettera a) dello medesimo comma, con l’effetto che la sanzione al suddetto inflitta dal G.S. può essere ridotta a due giornate. P.Q.M. accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Cocchianella Fabio a due giornate. Nulla per la tassa non versata.
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