COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 27 Novembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SARACENA FUTSAL CHIEUTI – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 37 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA BONEFRO – SARACENA FUTSAL DELL’8.11.2014 – CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE C 1 – 6^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 27 Novembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SARACENA FUTSAL CHIEUTI – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 37 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA BONEFRO – SARACENA FUTSAL DELL’8.11.2014 – CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE C 1 – 6^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso proposto dal sig. Nicola Bertoldo, presidente pro tempore della A.S.D. Saracena Futsal, avverso la squalifica fino al 31 dicembre 2014 del calciatore Antonio Pasquale, appartenente alla propria compagine, comminata dal G.S. a pubblicata sul C.U. n. 37 del 13.11.2014; visti il rapporto del direttore di gara ed il supplemento dell’arbitro n. 2; udita la società che ha espressamente richiesto l’audizione, osserva quanto segue. I fatti per cui il calciatore è stato sanzionato sono esaustivamente riportati nel supplemento di rapporto: il sig. Antonio Pasquale, n. 10 della società Saracena Futsal, a fine gara proferiva parole ingiuriose nei confronti dell’arbitro n. 2 e, dopo la notifica della espulsione, si sfilava la maglia e la lanciava verso il suddetto arbitro, colpendolo alla spalla. La ricorrente, in buona sostanza, con il ricorso chiede la riduzione della squalifica, atteso che la locuzione “annullamento del residuo delle giornate di squalifica”, non può essere intesa come annullamento della sanzione; formula altresì la richiesta subordinata consistente in una riduzione sostanziale della squalifica stessa. A sostegno delle richieste evidenzia che le parole proferite dal calciatore altro non erano che imprecazioni rivolte verso se stesso per essere stato la causa della sconfitta della gara, mentre il lancio della maglia era diretto verso il proprio dirigente e che solo accidentalmente aveva attinto l’arbitro alla spalla. Orbene, la ricostruzione del fatto storico condotta dalla ricorrente non può essere condivisa; come più volte evidenziato il referto arbitrale è fonte privilegiata e come tale va valorizzato dal giudice sportivo, mentre, al contrario, nel caso che qui ci occupa, gli elementi proposti dalla ricorrente non hanno alcun rilievo probatorio, semmai corroborano quanto affermato dall’arbitro n. 2. La frase ingiuriosa “hai rovinato la gara, non hai le palle”, certamente non è rivolta alla propria persona, perché i verbi utilizzati (“hai rovinato” e non “hai” le palle) fanno riferimento ad una terza persona; la giustificazione del lancio della maglia, gesto comunque esecrabile anche se rivolto ai dirigenti, non può essere accolta, atteso che la distanza ravvicinata del calciatore dall’arbitro inequivocabilmente dimostra che il gesto era rivolto a quest’ultimo, per l’espulsione notificata. Ad ogni modo, i fatti così come ricostruiti agevolmente possono essere assunti nell’art. 19, comma 4, lett. a), del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, in virtù del quale è sanzionato per minimo due giornate (salvo l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti) il calciatore che pone in essere una condotta gravemente antisportiva, ovvero ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Certamente il mero lancio della maglietta, che peraltro attinge l’ufficiale di gara alle spalle, non può essere considerato violento, perché manca dell’aspetto caratterizzante la violenza, ovverosia l’utilizzo della forza: la maglia è stata lanciata e dagli atti non emerge se è stata scagliata con forza, quale gesto aggressivo (con intensità e impeto straordinari, incontrollati e irresistibili), oppure a modo di gesto denigratorio o irridente. A mente della lett. a), comma 4 del richiamato art. 19, non può essere applicata la sanzione a tempo determinato, bensì solo a giornate e, nel caso che qui ci occupa, la sanzione da comminare appare equa determinarla in tre giornate di squalifica tenuto conto anche del gesto plateale del lancio della maglia. Di tal che la sanzione applicata dal G.S. va riformulata nei termini sopra descritti. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione applicata al calciatore Antonio Pasquale in tre giornate di squalifica. Nulla per la tassa non versata.
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