COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 04 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. FORULUM – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 39 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA FORULUM – COLLI AL VOLTURNO DEL 16.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 8^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 04 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. FORULUM – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 39 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA FORULUM – COLLI AL VOLTURNO DEL 16.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 8^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentita la società che ha espressamente chiesto l’audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricostruzione dell’accaduto che ha visto protagonista il calciatore Ancona Gian Maria porta a ritenere che si è verificato in un unico contesto, nel senso che l’azione fallosa da questi tenuta è stata posta in essere nella immediatezza del fallo subito, peraltro sanzionato con l’espulsione dell’avversario. Ne deriva che la squalifica può essere ridotta a due giornate di gara. P.Q.M. Accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Ancona Gianmaria a due giornate. Dispone restituirsi la tassa reclamo già versata.
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