COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 04 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S.D. GRUPPO GSM – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 39 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CAMPOLIETO – GRUPPO GSM DEL 15.11.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 8^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 04 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S.D. GRUPPO GSM – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 39 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CAMPOLIETO – GRUPPO GSM DEL 15.11.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 8^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ed il reclamo; rilevato che la parte ricorrente non ha del tutto smentito il comportamento del proprio tesserato, atteso che il reclamo è precipuamente volto a censurare la condotta tenuta dall’arbitro nel corso della gara; che tuttavia il supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara non appare sufficientemente circostanziato e chiaro in ordine alla dinamica della condotta violenta ascrivibile al sig. Mascia, pur evincendosi in modo inequivocabile l’atteggiamento irriguardoso ed antisportivo del predetto tesserato, sicché appare equa una riduzione della sanzione irrogata dal G.S., P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica del sig. Mascia Valentino a tutto il 28.02.2015. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it