COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 18 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. VOLTURINO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 39 (AMMENDA ALLA SOCIETÀ E SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA VOLTURINO – CERCEMAGGIORE DEL 9.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 7^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 18 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. VOLTURINO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 39 (AMMENDA ALLA SOCIETÀ E SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA VOLTURINO – CERCEMAGGIORE DEL 9.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 7^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società reclamante non nega che gli episodi riportati nella decisione del G.S. si siano verificati, ma evidenzia la sproporzione tra i fatti avvenuti e l’entità della squalifica del calciatore Cannizzo Antonio e della ammenda inflitta alla società. Motiva la richiesta di riduzione della suddette sanzioni con una valutazione degli accadimenti diversa da quella fatta dal G.S. Ritiene, infatti, che il calciatore abbia tenuto verso il direttore di gara solo una condotta irriguardosa e che solo alcuni “facinorosi” si sono introdotti all’interno del recinto di gioco, peraltro fermati dall’allenatore sig. Velardi Fiorangelo e da dirigenti del Volturino. L’analisi e la ricostruzione degli avvenimenti, così come riportati nel referto di gara, portano questa Corte Sportiva a confermare la squalifica del calciatore Cannizzo Antonio ed a ridurre la sanzione della ammenda a carico della società. Il comportamento del calciatore Cannizzo va valutato e considerato nel contesto in cui è avvenuto: mischia creatasi a seguito della invasione di sostenitori del Volturino, e tenendo conto della sua qualità di capitano. In quel frangente il Cannizzo era tenuto, nella sua qualità, a garantire l’incolumità dell’arbitro ed a cercare di riportare la calma, allontanando, insieme al proprio allenatore, che lo ha fatto, ed ai dirigenti, che pure lo hanno fatto, i sostenitori che si erano introdotti sul terreno di gioco. La sua condotta, a prescindere dal fatto che non ha avuto effetti fisici sul direttore di gara, oltre ad alimentare la tensione poteva essere causa di ulteriori e ben più gravi effetti della invasione in atto. La sanzione della ammenda, invece, può subire una riduzione perché nel referto arbitrale viene riportata la condotta lodevole tenuta nell’occasione dall’allenatore del Volturino sig. Velardi Fiorangelo, che ha permesso al direttore di gara di non subire danni fisici, nonché di alcuni dirigenti che si sono prodigati per trattenere i sostenitori che volevano passare a vie di fatto. P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore Cannizzo Antonio e riduce ad euro 300,00 l’ ammenda a carico della società A.S.D. Volturino con conferma della diffida. Nulla per la tassa non versata.
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