COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 Del 24 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ANGIOINA COLLETORTO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 43 (SQUALIFICHE CALCIATORI) (GARA ANGIOINA COLLETORTO – QUARTIERE CB NORD DEL 29.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 10^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 Del 24 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ANGIOINA COLLETORTO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 43 (SQUALIFICHE CALCIATORI) (GARA ANGIOINA COLLETORTO – QUARTIERE CB NORD DEL 29.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 10^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La ricorrente contesta la rappresentazione degli accadimenti avvenuti durante la gara giocata il 29 novembre 2014 che hanno visto interpreti i calciatori Zeuli Raffaele e Giannone Raffaele e sostiene che non ci sono stati contatti fisici tra gli stessi ed il direttore di gara, ma che questi è scivolato mentre indietreggiava “per allontanarsi dagli espulsi”. Nel ricorso, invero, si rappresentano fatti, situazioni e richieste che questa Corte Sportiva non può prendere in considerazione, dovendo attenersi ai fatti oggetto della decisione del Giudice Sportivo. La valutazione delle sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado va fatta tenendo conto del ricorso e delle risultanze del referto arbitrale. Questo atto è ritenuto fonte privilegiata di prova e le risultanze che in esso sono riportate, quando non sono manifestamente lacunose o contraddittorie, hanno efficacia probatoria piena ed indiscutibile. Nel caso in esame, il referto riporta in modo preciso e circostanziato i comportamenti tenuti dai due calciatori sopra menzionati tanto da non dare possibilità di dubitare che si siano verificati nelle modalità riportate. Questa Corte Sportiva, pertanto, è tenuta solo a valutare se le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Zeuli e Giannone sono da ritenersi congrue in base alla gravità dei comportamenti da loro tenuti verso il direttore di gara. Ebbene, l’analisi dei fatti e dei comportamenti porta a confermare la squalifica del calciatore Zeuli Raffaele, anche in considerazione che lo stesso, oltre a quanto riportato nella decisione del G.S., ha tentato di colpire più volte l’arbitro non riuscendovi solo per il fattivo intervento di altri calciatori, reiterando l’atteggiamento minaccioso anche a fine gara arrivando ad ostacolare la ripartenza del direttore di gara. Va anche considerato che lo stesso nella occasione aveva la qualità di capitano, fatto questo riportato dalla società nel ricorso presentato a questa Corte. Può, invece, riconoscersi una riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Giannone Raffele, lasciandola comunque in limiti afflittivi vista la gravità delle azioni poste in essere contro l’arbitro, tenuto conto che da esse non sono scaturiti effetti fisici che hanno impedito al direttore di gara di portare a termine la gara o comunque gravi da portarlo ad accertamenti medici successivi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del ricorso, conferma la squalifica del calciatore Zeuli Raffaele fino al 30 giugno 2015 e riduce la squalifica del calciatore Giannone Raffele a tutto il 31 dicembre 2015. Nulla per la tassa non versata.
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