COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 Del 24 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale BOYS MACCHIAGODENA – SQUALIFICA ALLENATORE E CALCIATORE (GARA ORATINO – BOYS MACCHIAGODENA DEL 13.12.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 11^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 50 Del 24 dicembre 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
BOYS MACCHIAGODENA – SQUALIFICA ALLENATORE E CALCIATORE (GARA ORATINO – BOYS MACCHIAGODENA DEL 13.12.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 11^ ANDATA)
La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società Boys Macchiagodena sostiene che l’allenatore Ruscitto Felice ed il capitano Notte Michele hanno solo cercato di far notare all’arbitro l’errore arbitrale commesso, a loro dire, in occasione della realizzazione del calcio di rigore da parte della squadra avversaria, senza protestare ed in maniera civile, e chiede l’annullamento delle squalifiche inflitte a loro carico dal G.S. o quanto meno la riduzione delle stesse. Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del ricorso nella parte che riguarda la squalifica del tecnico Ruscitto Felice, perché non impugnabile per il disposto dell’art. 45, comma 3, lettera b), del C.G.S. in quanto sanzione inferiore ad un mese. In merito alla squalifica del calciatore Notte Michele, questa Corte Sportiva ritiene che la stessa va confermata tenuto conto che l’atteggiamento da questi tenuto si è concretizzato prima nel protestare e poi nel non voler abbandonare il terreno di gioco dopo l’espulsione con l’effetto che il direttore di gara ha disposto la sospensione della gara. Tale atteggiamento va considerato più grave tenuto conto che il Notte ricopriva nell’occasione la qualifica di capitano ed era tenuto ad attivarsi per la ripresa del gioco invece di impedire la regolare continuazione della partita. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello dichiara la inammissibilità della squalifica dell’allenatore Ruscitto Felice per le motivazioni riportate in premessa e delibera il rigetto del ricorso per quanto riguarda la squalifica del calciatore Notte Michele. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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