COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 Del 22 Gennaio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. RUFRAE PRESENZANO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA G. CARULLO – RUFRAE PRESENZANO DEL 13.12.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 12^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 Del 22 Gennaio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. RUFRAE PRESENZANO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA G. CARULLO – RUFRAE PRESENZANO DEL 13.12.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 12^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società reclamante nega che ci sia stato il contatto tra il proprio calciatore Squillacioti Enzo ed il direttore di gara, sostenendo che nessuno lo ha visto, ma che lo Squillacioti ha solo protestato animosamente per le decisioni prese. La richiesta avanzata è di una riduzione della sanzione inflitta dal G.S. ritenuta sproporzionata per quello che si è verificato sul campo. Questa Corte Sportiva, ritenute attendibili le risultanze del referto arbitrale, che non possono essere messe in discussione dal semplice diniego dell’accadimento dei fatti da parte della ricorrente e né, tanto meno, dalla affermazione che altri tesserati non hanno notato quanto riportato dall’arbitro, deve valutarle ai fini della quantificazione della sanzione. Ebbene, quanto accaduto, considerate le modalità e la mancanza di conseguenze fisiche, portano a classificare il comportamento del calciatore Squillacioti Enzo come ingiurioso e irriguardoso verso l’arbitro. Riconosciuto quanto sopra, al caso in esame va applicato il disposto dell’art. 19, comma 4, lettera a), del C.G.S. che prevede la sanzione della squalifica a giornate. Pertanto, la decisione del G.S., alla luce di questa nuova valutazione degli eventi, va modificata infliggendo al calciatore Squillacioti la squalifica a giornate, che si ritiene congruo quantificare in cinque giornate, ed annullando la sanzione a tempo determinato non applicabile. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l’effetto, tenuto conto di quanto riportato in premessa, infligge al calciatore Squillacioti Enzo la sanzione della squalifica per cinque giornate. Nulla per la tassa non versata.
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