COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 5 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 62 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA F.W.P. MATESE – ROCCASICURA DEL 17.01.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 1^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 5 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 62 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA F.W.P. MATESE – ROCCASICURA DEL 17.01.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 1^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La reclamante ricorre avverso la squalifica per cinque giornate del calciatore Di Tanna Vincenzo inflittagli dal G.S. a seguito dei fatti verificatisi durante la gara giocata il 17 gennaio 2015 contro la F.W.P. Matese, riconoscendo che il suddetto ha commesso fallo su un avversario, e quindi corretta la conseguente espulsione, ma negando che il Di Tanna abbia tenuto comportamento non regolamentare verso il direttore di gara. Evidenzia a tale proposito che le annotazioni riportate dall’arbitro sul supplemento di rapporto in merito a tale comportamento non possono ritenersi attendibili in quanto viene riportato anziché il nome del Di Tanna un altro nome non risultante in nessuna delle due distinte di gioco. Chiede, pertanto, l’annullamento della sanzione o quanto meno la sua riduzione. Le risultanze del supplemento di referto portano questa Corte Sportiva a ritenere congrua una riduzione della squalifica del calciatore Di Tanna Vincenzo in considerazione del fatto che il fallo da questi commesso verso un avversario appare conseguente ad una azione di gioco e non ha procurato alcun danno, mentre va ritenuta valida la sanzione nella parte riguardante il comportamento irriguardoso dal suddetto tenuto verso l’arbitro atteso che dal supplemento si evince chiaramente l’autore dell’ atteggiamento irriguardoso. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello accoglie il ricorso e per l’effetto riduce la qualifica del calciatore di Tanna Vincenzo a tre giornate.
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