COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 5 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. OLIMPIC ISERNIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 60 (INAMMISSIBILITÀ RICORSO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI) (GARA OLIMPIC ISERNIA – F.W.P. MATESE DEL 6.12.2014 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – GIRONE A – 11^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 5 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. OLIMPIC ISERNIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 60 (INAMMISSIBILITÀ RICORSO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI) (GARA OLIMPIC ISERNIA – F.W.P. MATESE DEL 6.12.2014 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – GIRONE A - 11^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti del reclamo, osserva: la A.S.D. Olimpic Isernia ha proposto ricorso avverso la decisione del G.S.T., pubblicata in C.U. n. 60/2015, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo relativo alla gara A.S.D. Olimpic Isernia – F.W.P. Matese del 6.12.2014 (Campionato Regionale Giovanissimi), proposto dalla medesima società, ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., avendo il primo giudice ritenuto le motivazioni del detto reclamo “alquanto, generiche, vaghe ed indefinite”. A fondamento dell’impugnazione deduce la A.S.D. Olimpic Isernia la esaustività e specificità dei motivi del ricorso e conseguentemente l’erroneità della pronuncia di inammissibilità, della quale chiede l’annullamento. L’appello è fondato e merita l’accoglimento. Occorre premettere che l’istituto della specificità dei motivi di reclamo (che peraltro va inteso nel diritto sportivo più elasticamente che nel diritto ordinario), che rende inammissibili i reclami senza motivazione ed in forma assolutamente generica, implica che, per l’efficace esercizio del diritto d’impugnazione, il giudice adito sia in grado di conoscere di cosa il reclamante si lamenta, cioè di individuare la censura che viene rivolta e che delimita e precisa il campo della discussione. Ciò posto nella fattispecie in esame non v’è dubbio che la reclamante in primo grado abbia più che sufficientemente esposte le proprie doglianze in maniera chiara e circostanziata, laddove ha posto a fondamento del reclamo la posizione irregolare di tutti i calciatori impiegati dalla società avversaria, nominativamente indicati, atteso che nessuno di loro, secondo l’assunto della ricorrente, risultava tesserato per tale società all’epoca dei fatti. Dunque, nel caso di specie, i motivi addotti a sostegno della pretesa non possono considerarsi processualmente irrilevanti, in quanto contenenti le suddette specifiche censure e tali comunque da escludere l’eventuale natura meramente esplorativa del reclamo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, visto l’art. 36, comma 5, del C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito al Giudice Sportivo Territoriale. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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