COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. FRASSATI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 18.12.2014. Gara Frassati / Ardara del 14.12.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. FRASSATI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 18.12.2014. Gara Frassati / Ardara del 14.12.2014. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Frassati ricorre avverso la squalifica del calciatore Giovanni Contini perché espulso per aver rivolto frasi offensive nei confronti del direttore di gara, alla notifica del provvvedimento tentava di colpirlo non riuscendovi per l’immediato intervento del proprio allenatore che riusciva ad allontanarlo. Abbandonava il terreno di gioco solo dopo l’intervento del proprio capitano, causando ritardo alla ripresa del gioco. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, non nega che il tesserato abbia proferito frasi ingiuriose, ma evidenzia che il giocatore non abbia tentato di aggredire l’arbitro e che a seguito dell’espulsione avrebbe nell’immediatezza e spontaneamente abbandonato il terreno di gioco. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti, delibera quanto segue. Come noto, il referto di gara costituisce prova privilegiata. Nel caso di specie sono assenti gli elementi necessari per minare la credibilità dell’arbitro. Non vi è dubbio che la condotta del calciatore debba essere interamente sussunta nella fattispecie di cui all’art.19, comma 4°, del C.G.S., giacchè essa integra un comportamento irriverente ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Il citato disposto normativo stabilisce una sanzione minima di due gare di squalifica: nel caso di specie, attesa la reiterazione della condotta ingiuriosa ed irriverente, la sanzione più adeguata è quella di tre gare di squalifica. Per tutti questi motivi la Commissione, DELIBERA, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la riduzione da quattro a tre gare di squalifica. Dispone la restituzione della tassa.
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