COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. POZZOMAGGIORE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 18.12.2014. Gara Pozzomaggiore / Paulese del 14.12.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. POZZOMAGGIORE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 18.12.2014. Gara Pozzomaggiore / Paulese del 14.12.2014. Con reclamo tempestivamente proposto la società Pozzomaggiore reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo col quale è stata inflitta la squalifica per tre gare al giocatore Casule Gian Marco perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frase ingiuriosa nei confronti del direttore di gara”. La società reclamante chiede una riduzione della squalifica, affermando che il giocatore si è rivolto al direttore di gara per avere spiegazioni sulla concessione di un rigore adottando un comportamento “garbato ed educato”, e che la frase “ingiuriosa” sarebbe stata rivolta non al direttore di gara, ma all’indirizzo del proprio compagno, capitano della squadra, che alla concessione del rigore ha adottato un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti, ed in particolare il referto dell’arbitro, osserva che il giocatore Casule Gian Marco è stato ammonito per la seconda volta, al 25° minuto del secondo tempo “per avere ripetutamente contestato una decisione arbitrale”, e che alla notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni avrebbe profferito una frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. La Corte ritiene quindi che il reclamo debba essere accolto, riducendo la squalifica da tre a due gare, in considerazione del fatto che il giocatore Casule Gian Marco ha posto in essere una unica condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, che ai sensi dell’art.19 comma 4° lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, è punita con la squalifica per due giornate, e non invece due episodi separati. La Corte DELIBERA di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica inflitta al giocatore Casule Gian Marco da tre a due giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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