COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D.SOCIO CULTURALE CASTIADAS (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 04.12.2014. Gara Porto Corallo / Socio Culturale Castiadas del 01.12.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D.SOCIO CULTURALE CASTIADAS (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 04.12.2014. Gara Porto Corallo / Socio Culturale Castiadas del 01.12.2014. La Società Socio Culturale Castiadas in data 9 dicembre 2014 ha proposto preannuncio di reclamo in ordine alla squalifica per due gare del calciatore Testa Christian, disposta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe. Al preavviso però non è seguito alcun reclamo, che comunque sarebbe stato in ogni caso dichiarato inammissibile, essendo la squalifica del Testa, non impugnabile a norma della lettera a) del comma 3 dell’art. 45 del C.G.S. Alla società deve peraltro essere addebitata la tassa, di cui devono essere sempre gravati i reclami, anche se soltanto preannunciati, come stabilito dal comma 8 dell’art.33 del C.G.S. La Corte, per questi motivi DICHIARA inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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