COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 22.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. MALASPINA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 30.12.2014. Gara Malaspina / Calcio Tissi del 21.12.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 22.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. MALASPINA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 30.12.2014. Gara Malaspina / Calcio Tissi del 21.12.2014. Con reclamo tempestivamente depositato la società Malaspina ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Marini Filippo veniva squalificato per otto gare per aver colpito con violenza ed intenzionalmente un avversario tanto da determinare il ricovero in ospedale; nonché avverso la squalifica dell’allenatore fino al 28.01.2015, perché al termine dell’incontro proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e gli impediva di chiudere la porta dello spogliatoio. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione e nelle sue conclusioni, richiede la revoca delle squalifiche ed insubordine la loro riduzione; produce poi diverse dichiarazioni testimoniali però inutilizzabili ai fini della decisione. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e sentite le parti al fine di fare chiarezza su quanto accaduto, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto arbitrale e poi dall’audizione dell’arbitro emerge che il calciatore Marini sarebbe stato espulso con cartellino rosso diretto perché commetteva il fallo da ultimo uomo, commettendo un pericoloso fallo di giuoco, colpendo l’avversario con la suola della scarpa destra. Non vi è quindi dubbio, tenuto conto anche delle conseguenze fisiche/lesive derivate per il calciatore colpito, che la presente fattispecie debba essere sussunta nell’ambito dell’art.19, comma 4°, lett.b, siccome condotta violenta ma non volontaria. La squalifica più proporzionata al fatto è quella di tre giornate, pari al minimo edittale previsto, al quale va sommata un’ulteriore gara in virtù del provvedimento di espulsione comminato e delle conseguenze lesive derivate dal pericoloso gesto. Per quanto invece concerne la posizione dell’allenatore Sanna si evidenzia che il suo comportamento è pacificamente irriguardoso ed oltraggioso nei confronti del direttore di gara; né è stata offerta una prova idonea a screditare quanto dichiarato dall’arbitro nel proprio referto, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata. La sanzione applicata dal Giudice Sportivo è equa e proporzionata ai fatti. Per tutti questi motivi la Corte d’Appello Territoriale riduce la squalifica del giocatore Marini a quattro giornate e conferma nel resto. Dispone altresì la restituzione della tassa.
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