COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 22.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. FONNI (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 dell’8.01.2015. Gara Montalbo / Fonni del 20.12.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 22.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. FONNI (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 dell’8.01.2015. Gara Montalbo / Fonni del 20.12.2014. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Fonni ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale veniva inflitta la punizione sportiva a carico di ambo le squadre (Fonni e Montalbo) col punteggio di 3 a 0. La ricorrente, nei motivi del gravame, affermava che la sospensione della gara era determinata dalla grave condotta posta in essere dai tesserati della Montalbo, mentre i giocatori e dirigenti del Fonni si erano limitati a difendersi: di talchè alcun comportamento può essere ascritto alla società reclamante, che richiede la riassegnazione dei tre punti della gara. Ricorre inoltre avverso la squalifica di due gare del calciatore Francesco Mulas. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto arbitrale emerge che la gara sarebbe stata sospesa a causa di una rissa, caraterizzata da pugni, spinte, schiaffi e calci poste in essere da entrambi i contendenti e tesserati delle società. Ciò è tanto vero che a seguito dei fatti accaduti nel recinto di gara sono stati squalificati cinque giocatori della Montalbo e cinque giocatori del Fonni, società reclamante. La descrizione degli avvenimenti operata dall’arbitro è precisa e dettagliata, oltre a non essere suscettibile di alcuna critica, attesa anche la sua fede di prova privilegiata. Ne consegue che la sospensione della gara è stata causata dalla condotta posta in essere dai tesserati di entrambe le compagini, con la conseguenza che la punizione della perdita della gara deve essere inflitta ad entrambe le società. Nel caso di specie, sussistono a carico della Pol. Fonni i requisiti e presupposti richiesti dal Codice di Giustizia Sportiva per attribuirle una responsabilità in solido alla causazione della sospensione della partita. Infine è inammissibile il reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Mulas Francesco, in virtù di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva che non precede la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti di squalifica per una o due gare. Per tutti questi motivi la Corte d’Appello Territoriale conferma il provvedimento impugnato, dichiara inammissibile il ricorso sulla squalifica e dispone altresì l’incamero della tassa.
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