COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 09.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. Sanluri Calcio (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°15 del 18.09.2014. Gara Sanluri Calcio / Tortoli Calcio 1953 del 14.09.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 09.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. Sanluri Calcio (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°15 del 18.09.2014. Gara Sanluri Calcio / Tortoli Calcio 1953 del 14.09.2014. Con reclamo tempestivamente depositato il dirigente del Sanluri Calcio Paolo Pilloni ricorreva avverso la decisione del giudice sportivo territoriale del 17 settembre 2014, pubblicata in data 18 settembre u.s., con la quale veniva inibito temporaneamente a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale sino al 14 settembre 2019, sanzione aggravata in quanto presidente della Società Sanluri Calcio. Il giudice sportivo, nei motivi della sua decisione, attribuiva all’odierno reclamante una condotta da qualificare violenta, riprovevole e di assoluta gravità: il dirigente, infatti, avrebbe dapprima ingiuriato il direttore di gara, poi spintonato con veemenza, colpito con un pugno allo zigomo sinistro facendolo cadere all’indietro e causandone lo sbattimento della nuca contro il muro alle sue spalle per poi colpirlo con due calci che lo avrebbero attinto attingevano rispettivamente nella zona addominale e nella gamba destra, quando ancora dolorante si trovava steso sul pavimento. Il ricorrente, nei motivi del gravame, ribadiva le sue scuse all’indirizzo del direttore di gara; rammentava di averle presentate pubblicamente nell’immediatezza, ed all’uopo produceva l’estratto della gazzetta dello sport del 17 settembre 2014. contestava l’entità della sanzione, evidenziando che l’episodio, determinato da uno scatto d’ira conseguente a certe decisioni tecniche dell’arbitro, si era verificato all’interno dello spogliatoio, ovvero in luogo celato al pubblico, di talché l’allarme sociale era certamente minore atteso il fatto che mai lo stesso si sarebbe potuto interpretare alla stregua di pubblica incitazione alla violenza. in ordine all’accaduto, il Pilloni ammetteva di aver spintonato energicamente l’arbitro, che perciò sarebbe caduto per terra, ma negava di averlo attinto con un pugno sullo zigomo e con due calci al corpo. il fatto si è concluso nell’arco di pochissimo tempo. evidenziava infine che la certificazione medica, allegata dal direttore di gara al proprio referto, escludeva la presenza di lesioni o sintomatologie oggettive, e che la diagnosi sarebbe basata su lamentate “algie a carico del cuoio capelluto in regione occipitale con algie cervicali, in assenza di epispinalgia evocabile alla digitopressione dei processi spinosi ne’ contrattura della muscolatura paravertebrale”. La corte sportiva d’appello federale territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, presa visione dei motivi dell’impugnazione, al fine di fare chiarezza sull’accaduto, disponeva la comparizione del direttore di gara e del reclamante, Paolo Pilloni, che ne aveva fatto esplicita richiesta. L’arbitro, nel corso della sua audizione, tenutasi alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., confermava integralmente il suo referto ed in particolare ribadiva di essere stato dapprima ingiuriato sia dal Pilloni che da altro dirigente e poi colpito dal presidente del Sanluri Calcio con un pugno sul viso, precisamente all’altezza dello zigomo sinistro; a causa del colpo il medesimo ruzzolava per terra, urtando il muro dietro di lui; il Pilloni lo avrebbe poi colpito con due calci, quando si trovava per terra; precisava che il primo calcio all’addome era stato violento e gli aveva procurato dolore, mentre il secondo sarebbe stato molto più leggero. specificava che il Pilloni sarebbe stato trattenuto da un suo assistente , presente ai fatti, al pari dell’altro assistente. infine riferiva la circostanza che alla data dell’audizione non aveva sporto querela, ne’ formulato alcuna richiesta di risarcimento dei danni. Il reclamante si presentava in compagnia del suo legale di fiducia: nel corso della sua audizione ribadiva le sue sentite scuse nei confronti del direttore di gara, specificava che in 15 e più anni da tesserato per la F.I.G.C. presidente del Sanluri Calcio non si era mai reso responsabile di atti di violenza nei confronti di chicchessia e che allo stato non riusciva a capacitarsi dell’accaduto. nel merito, ammetteva di aver spintonato con violenza il direttore di gara, di averlo ingiuriato reiteratamente, ma negava con fermezza di averlo colpito con un pugno e con due calci, come affermato dal direttore di gara. il legale del reclamante confermava l’assunto dello stesso, ribadiva con forza quanto riportato sul reclamo presentato regolarmente a questo organo di giustizia sportiva e concludeva chiedendo una congrua riduzione della sanzione adottata dal giudice sportivo. la corte sportiva di appello territoriale, all’esito dell’istruttoria, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto di gara, da una parte, e dei motivi del gravame, dall’altra, emergono due versioni parzialmente antitetiche; il reclamante, infatti, pur ammettendo di essersi reso protagonista di un comportamento violento (rectius di aver spinto con veemenza il direttore di gara), nega di averlo colpito con un pugno sullo zigomo sinistro e con due calci, rispettivamente all’altezza dello stomaco e della gamba destra. In atti non vi sono però elementi oggettivi che possano in qualche modo screditare la versione dell’arbitro: il medesimo, infatti, ha raccontato nel dettaglio ed in maniera del tutto speculare l’accaduto, dapprima nel proprio referto di gara, per poi ribadirlo nel corso della sua audizione; peraltro tale verità trova pieno riscontro nelle dichiarazioni scritte dei due assistenti di gara e nelle certificazioni mediche allegate, seppure, ad onor del vero, le lesioni trovano supporto sulla base di soli dati anamnestici, giacche’ gli esami radiologici hanno riscontrato l’assenza di lesioni ossee traumatiche e le strutture mediane in asse. certo è che il referto arbitrale è fonte in “subjecta materia” di prova privilegiata, di talché, nel caso di specie, in assenza di elementi contrari aventi la stessa valenza, alcun peso può essere dato, nella valutazione delle prove alla versione del ricorrente. fatta questa premessa in ordine all’an dell’accaduto, occorre, a questo punto, affrontare la problematica relativa al quantum della sanzione. come noto, il disposto normativo combinato di cui all’art. 19, 1° comma lett. h), 3° comma e 4° comma, lett. d) stabilisce che in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione per dirigenti e giocatori vada da un minimo di otto giornate ad un massimo di cinque anni; l’organo di giustizia sportiva, nella graduazione della sanzione, deve pertanto tener conto della disciplina della recidiva come regolamentata dall’art. 21 del C.G.S., nonché delle circostanze attenuanti o aggravanti, come espressamente statuito dall’art. 16, 1° comma, C.G.S. Il giudice sportivo, nel caso di specie, anche perché privo di possibilità di indagine – il suo convincimento in ordine alla sanzione da adottare si basa sulla lettura degli atti - ha sanzionato il presidente della Soc. Sanluri Calcio con il massimo della pena. Orbene, non vi è alcun dubbio che la condotta del ricorrente debba essere qualificata alla stregua di un fatto di grave violenza, ciò tenuto conto della molteplicità dei colpi inferti al direttore di gara e delle conseguenze lesive da essa derivati. ciò nondimeno, al fine di effettuare una valutazione equilibrata e complessiva dell’accaduto, occorre evidenziare che gli episodi de quibus si sono verificati per intero all’interno dello spogliatoio e non nel recinto di giuoco, di talché l’allarme sociale, inteso in termini di incitamento alla violenza, da essi scaturito, e’ certamente minore rispetto ad un medesimo accadimento se verificatosi alla presenza del pubblico, dei giocatori e dei tesserati in generale. alla stessa stregua, è necessario valutare l’assenza in capo al ricorrente di altre infrazioni: Paolo Pilloni non è recidivo, ne’ in precedenza, per un significativo lasso temporale quale il suo tesseramento nella F.I.G.C. e la contemporanea presidenza della Soc. Sanluri Calcio, si è mai reso protagonista attivo di altri comportamenti violenti e comunque in violazione delle norme del codice di giustizia sportiva. Ne’ può ignorarsi la circostanza che il reclamante, già nell’immediatezza, abbia pubblicamente presentato le sue scuse, che poi ha più volte ribadito dinnanzi questa corte. Ed allora, partendo dal citato dato normativo di cui all’art. 19 C.G.S., tenuto conto della circostanza aggravante dettata dal fatto che il ricorrente ricopriva le funzioni di presidente, in considerazione dell’assenza di recidiva, del minore allarme sociale e dall’atteggiamento assunto successivamente al verificarsi del fatto riconoscendo le proprie responsabilità e presentando più volte le scuse per l’atto antiregolamentare posto in essere, unite anche all’assenza di lesioni permanenti ed ossee in capo al direttore di gara, questa corte ritiene eccessiva la sanzione adottata dal G.S., che va pertanto ridotta nell’inibizione per tre anni e mezzo. Per tutte queste ragioni la corte di giustizia federale territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la sanzione dell’inibizione dal 14 settembre 2019 al 14 marzo 2018. dispone la restituzione o comunque il non addebito della tassa.
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