COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 30.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DI MARROSU ANTONIO FRANCO, MASIA ANTONIO, SCUROSU GRAZIETTA, TIANA ANTONIO E SOCIETA’ A.S.D. CALCIO TISSI
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 30.10.2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DI MARROSU ANTONIO FRANCO, MASIA ANTONIO, SCUROSU GRAZIETTA, TIANA ANTONIO E SOCIETA’ A.S.D. CALCIO TISSI
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:
1) il signor Marrosu Antonio Franco, già Presidente della Società A.S.D. Calcio Tissi;
2) il signor Masia Antonio, già dirigente della Società A.S.D. Calcio Tissi;
3) la signora Scurosu Grazietta, attuale Presidente della Società A.S.D. Calcio Tissi;
4) il signor Tiana Antonio, attuale Vice Presidente della Società A.S.D. Calcio Tissi;
5) la Società A.S.D. Calcio Tissi;
per rispondere:
il Marrosu, il Masia, la Scurosu e il Tiana: a) della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 16 c. 4° lett. a), 20 e 52 c. 2° delle N.O.I.F., per avere, con le condotte, rispettivamente ed in base al proprio titolo e ruolo poste in essere, finalizzate ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo della A.S.D. Calcio Tissi alla Società Li Punti Calcio, realizzato di fatto una fusione tra le due società, in difetto delle prescritte condizioni ed autorizzazioni;
la Società A.S.D. Calcio Tissi: b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte ai propri Presidente e Vice Presidente pro-tempore, come sopra indicati.
Afferma la Procura Federale che, a seguito di indagini compiute sulla base di un esposto pervenuto in data 19.10.2013, è stato accertato che i signori Marrosu Antonio Franco e Masia Antonio, già rispettivamente presidente e dirigente della Società Calcio Tissi, convocavano irritualmente per il giorno 14.7.2013 un’assemblea dei soci conclusasi con la nomina a presidente della signora Scurosu Grazietta ( la quale peraltro non era presente alla riunione ) che non poteva rivestire tale carica in quanto non era socia della suddetta Società; è stato altresì accertato che la Scurosu è la moglie di Tiana Antonio, all’epoca dei fatti presidente della Società Li Punti Calcio, militante nel campionato di III^ categoria, e che tale operazione mirava a cedere di fatto irregolarmente a quest’ultima Società il titolo sportivo di partecipazione al campionato di 1^ categoria della Società Calcio Tissi. Tale circostanza è confermata dal fatto che, nella stagione sportiva 2013/2014, la squadra di calcio del Tissi ha giocato, senza autorizzazione, le partite casalinghe non nel campo ubicato nel paese di Tissi, bensì in quello esistente nell’abitato di Li Punti, e che dalla medesima stagione la Società Li Punti ha cessato ogni attività mentre il suo presidente Tiana Antonio ha assunto la carica di Vice Presidente della Società Tissi.
Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale, della Scurosu e del Tiana e in assenza del Marrosu e del Masia, sebbene ritualmente citati; sia la Scurosu che il Tiana hanno ammesso di avere commesso i fatti loro addebitati, dichiarando, a propria discolpa, di non essersi resi conto dell’irregolarità del loro comportamento secondo le carte federali. In particolare la Scurosu ha dichiarato di non essersi mai interessata della Società Tissi e di avere accettato a titolo di cortesia, previa richiesta telefonica del marito, di essere indicata come presidente della stessa solo per permettere alla squadra di iscriversi al campionato; il Tiana ha precisato che la vicenda è stata gestita nei termini indicati in quanto erano scaduti quelli per operare una regolare fusione tra le due Società ed occorreva comunque intervenire per provvedere all’iscrizione al campionato di 1^ categoria della squadra del Tissi, che era alla sbando perché la maggior parte dei soci non era più disposta a partecipare alle spese di gestione.
Il rappresentante della Procura Federale, sostenendo la loro responsabilità, ha chiesto di infliggere a tutti i deferiti la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi otto e alla Società l’ammenda di Euro mille.
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva che effettivamente l’operazione compiuta è contraria alle norme federali, in quanto rivolta ad ottenere una fusione di fatto tra le due Società, senza il rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 20 delle NOIF, e ad eludere in tal modo la chiara disposizione di cui all’articolo 52 comma 2° delle NOIF, secondo cui in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione o cessione; pertanto deve essere riconosciuta la responsabilità disciplinare di tutti i deferiti, ciascuno dei quali ha concorso, con la propria condotta e il ruolo rivestito all’interno della Società Calcio Tissi, a realizzare l’illecito evento; e parimenti deve essere riconosciuta la responsabilità diretta della Società in osservanza del principio di cui all’articolo 4 comma 1 C.G.S.
Il Tribunale, peraltro, tenuto conto del fatto che nessuno dei deferiti risulta avere cercato di ottenere vantaggi personali dall’operazione, rivolta solo ad assicurare, sebbene con modalità irregolari, la presenza nella zona di Tissi di una squadra di I categoria, ritiene che le sanzioni debbano essere applicate in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal rappresentante della Procura Federale.
Per questi motivi, il Tribunale, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale
DELIBERA:
1) di dichiarare i signori Marrosu Antonio Franco, Masia Antonio, Scurosu Grazietta e Tiana Antonio responsabili di quanto loro ascritto e di infliggere ai medesimi la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno;
2) di dichiarare la Società A.S.D. Calcio Tissi responsabile in via diretta di quanto ascrittole e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro duecento.
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