COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 06.11.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DI MELI STEFANO, SOCIETA’ A.S.D.ATLETICO CABRAS, CARZEDDA FRANCESCO, SOCIETA’ G.S.D. VIRTUS SANTA GIUSTA

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 06.11.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DI MELI STEFANO, SOCIETA’ A.S.D.ATLETICO CABRAS, CARZEDDA FRANCESCO, SOCIETA’ G.S.D. VIRTUS SANTA GIUSTA La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a codesto Tribunale Federale Territoriale: 1) Melis Stefano, Presidente della Società A.S.D. Atletico Cabras Calcio; 2) Società A.S.D. Atletico Cabras Calcio; 3) Carzedda Francesco, Presidente pro-tempore della società G.S.D. Virtus Santa Giusta; 4) Società G.S.D. Virtus di Santa Giusta per rispondere: - Il primo) della violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art.38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2013/2014, al signor Dore Angelo di svolgere attività tecnica, non in costanza di tesseramento, con la società Atletico Cabras, tenuto conto che il perfezionamento del suo tesseramento è avvenuto solamente in data 20.12.2013; - la seconda) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascritte al suo Presidente e al Tecnico, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S.; - il terzo) della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2013/2014, al signor Dore Angelo, di svolgere attività tecnica, non in costanza di tesseramento con la società Virtus Santa Giusta, essendo, peraltro, già vincolato, nella medesima stagione sportiva con le consorelle Atletico Cabras Calcio, e al signor Pintor Francesco di svolgere attività tecnica, non in costanza da tesseramento, con la società Virtus Santa Giusta a far data dal 15.01.2014; - la quarta) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascritte al proprio Presidente e ai Tecnici ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Afferma la Procura che, a seguito di indagini compiute sulla base delle segnalazioni pervenute a mezzo posta elettronica in data 11.12.2013 è stato accertato che effettivamente il signor Dore Angelo nella stagione sportiva 2013/ 2014 ha svolto attività tecnica non in costanza di tesseramento con la società Atletico Cabras, e che il tesseramento è stato perfezionato soltanto in data 20.12.2013, che oggettivamente il signor Dore Angelo ha svolto attività tecnica, contestualmente, a favore delle società Atletico Cabras e Virtus Santa Giusta; che, effettivamente, il signor Pintor Francesco, ha svolto, nella stagione sportiva 2013/2014, attività tecnica a favore della società Virtus Santa Giusta, pur non essendo tesserato con la medesima società. In virtù di tali accertamenti, la Procura Federale, configurate le responsabilità del signor Meli Stefano, Presidente della società Atletico Cabras e del signor Carzedda Francesco, Presidente della società Virtus Santa Giusta, per aver permesso le violazioni ascritte ai tecnici Dore Angelo e Pintor Francesco, ha disposto il deferimento a Codesto Tribunale. Il Giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale il quale, sostenendo la responsabilità dei deferiti, ha chiesto di infliggere al signor Melis Stefano la sanzione di due mesi di inibizione temporanea, al signor Carzedda Francesco la sanzione di quattro mesi di inibizione temporanea, alle società Atletico Cabras e Virtus Santa Giusta la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento rileva che, effettivamente la condotta tenuta dal signor Meli e dal signor Carzedda è contraria alle norme Federali ed in particolare alla disposizione contenuta nell’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.38, comma 1, delle N.O.I.F. ed oggetto di responsabilità disciplinare. Parimenti deve essere riconosciute le responsabilità dirette e oggettive delle società Atletico Cabras e della società Virtus Santa Giusta, in osservazione del principio di cui all’art.4, comma 1 e 2, del C.G.S. Per questi motivi, il Tribunale, in totale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA 1) di dichiarare il signor Meli Stefano, responsabile di quanto ascritto e di infliggere la sanzione della inibizione temporanea per mesi due; 2) di dichiarare il signor Carzedda Francesco responsabile di quanto ascritto e di infliggere la sanzione della inibizione temporanea per mesi quattro; 3) di dichiarare le società Atletico Cabras e Virtus Santa Giusta responsabili di quanto loro ascritto e di infliggere la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 a ognuna.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it