COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. DECIMOPUTZU (Campionato di 2^Categoria)Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 23 ottobre 2014.Gara Decimo 07 / Decimoputzu del 19 ottobre 2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. DECIMOPUTZU (Campionato di 2^Categoria)Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 23 ottobre 2014.Gara Decimo 07 / Decimoputzu del 19 ottobre 2014. Con reclamo tempestivamente depositato la società Decimoputzu ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Marco Perra è stato squalificato per quattro gare perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento strattonava l’arbitro per un braccio e, mentre si allontanava, pronunciava nei suoi confronti espressioni ingiuriose. Al termine della gara attendeva l’arbitro all’ingresso degli spogliatoi e manifestava l’intenzione di aggredirlo, venendo trattenuto dai compagni di squadra”. La ricorrente, nei motivi del gravame, ammette la condotta irriguardosa posta in essere del tesserato, nega però qualunque episodio di violenza e chiede in ogni caso scusa per l’accaduto. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte, delibera quanto segue. Si evidenzia in primo luogo l’assenza di condotte di violenza da parte del calciatore; non vi è dubbio invece che il comportamento del Perra debba inquadrarsi nell’ambito di un’azione gravemente antisportiva, siccome caratterizzata da ingiurie e minacce. Come noto, il disposto normativo di cui all’articolo 19, comma 4, lett.a) stabilisce la sanzione di due giornate di squalifica nei casi di condotta antisportiva nei confronti del direttore di gara, di talchè nel caso di specie la sanzione più equa, anche tenendo conto delle ragioni connesse all’espulsione, è quella di tre giornate. Va poi attribuita una qualche rilevanza positiva alla circostanza che la ricorrente abbia presentato le proprie scuse per quanto accaduto. Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it