COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. FONNI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 06.11.2014. Gara La Caletta / Fonni del 02.11.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. FONNI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 06.11.2014. Gara La Caletta / Fonni del 02.11.2014. La Società ASD Fonni in persona del suo Presidente pro tempore, Mattu Michele, ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta la squalifica di tre giornate al giocatore Carta Pasquale perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara”. La Società ricorrente, nel confermare il comportamento scorretto del proprio giocatore, lamenta il carattere particolarmente gravoso del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, dichiarando che le proteste sicuramente esagerate del Carta, siano state male interpretate dal direttore di gara, e che il giocatore, allontanandosi tempestivamente dal campo, proseguiva sì nelle proteste ma in direzione dei compagni di squadra. Per questi motivi la società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti e verificata la ritualità del reclamo; considerate le motivazioni riportate nel referto di gara e i motivi di gravame addotti dalla società Fonni; ritenuta eccessiva la sanzione inflitta al giocatore rispetto al fatto che ha determinato la adozione del provvedimento disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al giocatore Carta Pasquale a due giornate. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it