COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. GENNARGENTU DESULO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 13.11.2014. Gara Gennargentu Desulo / Ichnos 2004 del 02.11.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. GENNARGENTU DESULO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 13.11.2014. Gara Gennargentu Desulo / Ichnos 2004 del 02.11.2014. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Gennargentu Desulo ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Deidda Alberto è stato squalificato per quattro gare perché alla notifica del provvedimento di ammonizione “tirava un colpo al braccio del direttore di gara con l’intento di far cadere il cartellino”. La ricorrente, nei motivi del gravame, contesta la sanzione applicata ed assume che le azioni imputate al calciatore non si sarebbero verificate, ovvero che lo stesso non avrebbe in alcun modo colpito il direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti, delibera quanto segue. Il rappresentante della società ed il calciatore Deidda Alberto, nel corso dell’audizione nanti quest’organo, hanno richiesto la riduzione della squalifica perché la stessa sarebbe del tutto sproporzionata rispetto ai fatti accaduti. Intanto si precisa che la condotta del giocatore non può essere in alcun modo inquadrata in un’azione violenta, bensì essa ha tutti i requisiti per poter essere sussunta nell’ambito di una scomposta ed irriguardosa protesta nei confronti del direttore di gara. Vi è poi da aggiungere che il provvedimento di espulsione è stato determinato proprio dall’azione di protesta del calciatore, di talchè l’intera fatti specie rientra nel novero del disposto normativo di cui all’art. 19, 4 comma, lett.a del C.G.S. La sanzione di quattro giornate è pertanto eccessiva e sproporzionata; essa va ridotta a due gare di squalifica proprio sulla scorta di quanto espressamente indicato dalla norma citata. Per tutti questi motivi la Corte Sportiva d’Appello DELIBERA la riduzione della squalifica da quattro gare a due giornate; dispone altresì la restituzione della tassa.
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