COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. VECCHIO BORGO SANT’ELIA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 06.11.2014. Gara Triei / Vecchio Borgo Sant’Elia del 02.11.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. VECCHIO BORGO SANT’ELIA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 06.11.2014. Gara Triei / Vecchio Borgo Sant’Elia del 02.11.2014. La società Vecchio Borgo Sant’Elia ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con le quali il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: - di infliggere alla suddetta Società la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 3; - di squalificare il calciatore Lugas Mirko fino al 28 febbraio 2015; - di squalificare il calciatore Murgia Davide per tre giornate. Le decisioni del Giudice Sportivo sono state assunte sulla base del rapporto del direttore di gara, il quale riferisce che, durante tutto l’incontro, i giocatori della società reclamante creavano un clima di tensione proferendo minacce agli avversari e ponendo in essere condotte simulatorie, fino a che, al 15° minuto del secondo tempo, il calciatore Murgia, espulso per doppia ammonizione, pronunciava frasi minacciose nei suoi confronti ritardando l’uscita dal campo di gioco di circa quattro minuti, e fino a che, al 29° minuto del secondo tempo, il calciatore Lugas, dopo avergli rivolto espressioni ingiuriose e minacciose, lo colpiva con tre manate al petto, “forti ma non violentissime”, che gli creavano stordimento e una momentanea assenza di respiro, costringendolo ad interrompere la gara. La Società reclamante chiede la riduzione delle squalifiche inflitte, nonché la ripetizione dell’incontro, in quanto non sarebbero esistite le condizioni necessarie per la sospensione. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato quanto dichiarato nel rapporto e nel relativo supplemento, precisando di avere interrotto la gara perché le manate ricevute, sebbene non gli avessero arrecato dolore, lo spaventavano. Il rappresentante della società reclamante, sentito dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, evidenziando l’anomalia del comportamento dell’arbitro, per avere egli riferito di minacce e simulazioni in nessun modo sanzionate e per avere il medesimo sospeso la gara a seguito di spinte che, per esplicita ammissione, non erano particolarmente violente. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene equa la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Murgia; per quanto attiene al Lugas ritiene invece che, non avendo la violenza da lui esercitata cagionato lesioni di alcuna natura, la squalifica debba essere ridotta fino al 31 dicembre 2014. La Corte, infine, decide di accogliere la richiesta della reclamante di disporre la ripetizione della gara, in quanto effettivamente da quanto emerge dagli atti non risulta che sussistessero effettivi pericoli per l’incolumità dell’arbitro o per la tutela dell’ordine pubblico, tali da giustificate la decisione dell’arbitro di sospendere la partita. La Corte, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA: 1) di revocare la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 a carico della Società Vecchio Borgo Sant’Elia e disporre la ripetizione della gara nella data che sarà stabilità dal competente Comitato Regionale; 2) ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lugas Mirko fino al 31 dicembre 2014; 3) rigettare nel resto il reclamo. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it