COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale APD CARLOFORTE (Campionato Calcio a 5 Femminile Serie “C2”) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 5 novembre 2014. Gara Carloforte / Futsal Settimo del 1° novembre 2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale APD CARLOFORTE (Campionato Calcio a 5 Femminile Serie “C2”) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 5 novembre 2014. Gara Carloforte / Futsal Settimo del 1° novembre 2014. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Carloforte ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta la sanzione della punizione della perdita della gara con la Futsal Settimo con il risultato di 6 a 0, perché non era stata formalizzata alcuna richiesta di variazione di giorno e di orario della partita de qua, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n° 8 del 3 settembre 2014. La reclamante nei motivi dell’impugnazione, regolarmente notificata alla società Futsal Settimo (come tassativamente previsto dal Codice di Giustizia Sportiva), rappresenta la sussistenza di un presunto accordo fra le due squadre per giocare la gara e comunque per recuperarla; sul punto, però, la Futsal Settimo, nel corpo delle sue controdeduzioni, evidenzia la circostanza che i contatti fra le Società, seppure verificatisi, non sono mai stati rispettosi dei termini e delle modalità previsti dal Regolamento Federale. La Corte D’Appello Federale, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Il ricorso è infondato. La motivazione del Giudice Sportivo è pienamente condivisibile: il direttore di gara, infatti, ha correttamente deciso di non far disputare la gara, perché si sarebbe dovuta giocare in un campo diverso da quello designato, senza che tale mutamento venisse comunicato nei termini e nelle forme espressamente statuite dal regolamento federale. Ne consegue che, in ossequio a quanto stabilito dal disposto normativo combinato di cui agli artt.53, punti 2 e 7, 55, punto 1, delle NOIF e dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, la decisione del Giudice Sportivo non è suscettibile di censura. Per tutti questi motivi la Corte d’Appello Territoriale RIGETTA il reclamo, conferma il provvedimento impugnato e dispone l’incamero e/o l’addebito della tassa.
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