COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE ALLA SOCIETA’ ASD SANT’ANTIOCO ANTIOCHENSE 09 ED IL SIGNOR LUIGI SINZU, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA CITATA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE ALLA SOCIETA’ ASD SANT’ANTIOCO ANTIOCHENSE 09 ED IL SIGNOR LUIGI SINZU, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA CITATA SOCIETA’. La Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Sardegna, la Società ASD Sant’Antioco-Antiochense ed il Signor Sinzu Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della citata Società per rispondere: 1. il signor Luigi Sinzu, nella sua qualità di presidente pro tempore della società Sant’Antioco-Antiochense all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 94 ter comma 15 delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. n. 120/23 del 11.01.2014 emessa all'’sito del reclamo proposto dall’allenatore Andrea Marongiu; 2. la Società Sant’Antioco-Antiochense, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, 1° comma, cgs, per rispondere degli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio precisato nella parte che precede. Nel corso della seduta del 1° dicembre 2014, nanti questo Tribunale, si presentava il sostituto Procuratore Federale, che nel richiamare le indagini da lui compiute ed i conseguenti accertamenti, richiedeva l’applicazione di sei mesi di inibizione nei confronti del Presidente Luigi Sinzu e di n. 2 punti di penalizzazione e l’ammenda di euro 400,00 a carico della società Sant’Antioco-Antiochense. Alla seduta prendeva altresì parte il presidente Luigi Sinzu, personalmente e nella sua qualita’ di legale rappresentante della società Sant’antioco Antiochense: nel corso della sua audizione, il medesimo depositava documento attestante l’avvenuto pagamento dell’allenatore Andrea Marongiu, da quest’ultimo sottoscritto per quietanza; evidenziava altresì la circostanza che lo stesso Marongiu attualmente ricopriva il ruolo di allenatore della società de qua; rimarcava, infine, la grave crisi economico-finanziaria nella quale versa allo stato la società da lui presieduta. Il Tribunale Federale, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Dalla disamina della documentazione in atti emerge incontrovertibilmente che la ASD Sant’Antioco-Antiochense non abbia provveduto al pagamento dell’allenatore Andrea Marongiu nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della regolare comunicazione, ciò in spregio del disposto normativo di cui all’art. 8 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 15 delle NOIF. Irrilevante, ai fini del perfezionamento della fattispecie de qua, è il sopravvenuto pagamento, giacche’ effettuato quando i termini erano già inesorabilmente spirati. Cio’ nondimeno tale circostanza può e deve essere valutata alla stregua di un’attenuante: il fatto che l’allenatore sia stato, seppure tardivamente, pagato, che il Marongiu Andrea sia nuovamente alla guida tecnica della società in oggetto, unito alla grave crisi economico finanziaria nelle quali versano tante società sportive della Sardegna, portano a comminare la sanzione più lieve prevista dal codice di giustizia sportiva. il Tribunale, pertanto, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 8, commi 9, 10 e 15, del Codice di Giustizia Sportiva ritiene equo e proporzionato al caso di specie DELIBERARE l’applicazione della sanzione di cui al minimo edittale previsto dalle citate disposizioni: e specificamente di inibire il Presidente per sei mesi e di infliggere a carico della società Sant’Antioco 1 punto di penalizzazione.
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