COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIGNOR CARDIA FRANCO E DELLA SOCIETA’ PROGETTO CALCIO S.ELIA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIGNOR CARDIA FRANCO E DELLA SOCIETA’ PROGETTO CALCIO S.ELIA. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Cardia Franco, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia; 2) la Società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia; per rispondere: il Cardia: a) della violazione di cui agli artt. 1 bis c. 1° e 8 commi 9° e 15° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter comma 13° delle N.O.I.F., per non avere ottemperato, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. Calcio S.Elia, alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., emessa in data 19.10.2013 all’esito del reclamo proposto dall’allenatore Massimo Taglialatela; la Società A.S.D. Progetto Calcio S.Elia: b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione ascritta al suo presidente pro-tempore, come meglio precisato nella parte che precede. Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato che la Società Progetto Calcio S.Elia non ha provveduto, allo scadere del previsto termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera in tal senso in data 19.10.13 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., al pagamento al signor Massimo Taglialatela della somma di € 2.170,00, a lui dovuta per l’attività di allenatore della squadra degli Juniores Nazionali per la stagione sportiva 2012/13, violando così la disposizione di cui al comma 13 dell’articolo 94 ter delle N.O.I.F. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, pur ritualmente avvisati. Il Cardia ha inviato una deduzione a difesa, dichiarando di non aver potuto onorare nei tempi previsti il debito nei confronti dell’allenatore per difficoltà economiche, ma di avere comunque provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 24.7.14, come risulta dall’allegata dichiarazione liberatoria a firma del Taglialatela. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Cardia la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e alla Società la penalizzazione di due punti in classifica. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che il fatto attribuito al presidente Cardia sia stato esattamente provato e che di conseguenza deve essere riconosciuta anche la responsabilità diretta della Società, in osservanza del principio di cui all’articolo 4 comma 2 C.G.S., in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il presidente pro – tempore alla Società di cui è il legale rappresentante. Il tardivo pagamento all’allenatore della somma pattuita non può escludere la sussistenza della violazione disciplinare, tenuto conto dei tassativi termini previsti dalle NOIF per l’adempimento di quanto deliberato dal Collegio Arbitrale; tale circostanza permette peraltro di valutare il fatto con minore severità rispetto alle conclusioni pronunciate dal rappresentante della Procura Federale all’esito del giudizio. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA 1) di dichiarare il signor Cardia Franco responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei; 2) di dichiarare la Società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia responsabile in via diretta di quanto ascritto al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nell’attuale campionato.
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