COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. GENNARGENTU DESULO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 13.11.2014. Gara Gennargentu Desulo / Ichnos 2004 del 02.11.2014.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 18.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
POL. GENNARGENTU DESULO (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 13.11.2014.
Gara Gennargentu Desulo / Ichnos 2004 del 02.11.2014.
Con reclamo tempestivamente depositato la società polisportiva Desulo Gennargentu reclama avverso il provvedimento del giudice sportivo che rigettava il primo ricorso con il quale si richiedeva la ripetizione della gara Gennargentu Desulo – Ichnos Nuoro: il giudice di “prime facie” riteneva che i giocatori ed i tesserati della Gennargentu Desulo avessero posto in essere un comportamento gravemente antisportivo, perché al 40 del secondo tempo avrebbero smesso di giocare (taluni calciatori si sarebbero sdraiati per terra, sebbene non infortunati), di talché in virtu’ del disposto normativo di cui agli artt. 17 e 18 C.G.S., attribuiva alla Gennargentu Desulo la responsabilità in ordine al mancato svolgimento della gara ed irrogava alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della società Ichnos Nuoro 2004.
La ricorrente nei motivi dell’impugnazione evidenziava che la Gennargentu Desulo aveva dapprima subito tre espulsioni di propri giocatori e successivamente altri calciatori cadevano per terra siccome affetti da crampi; non vi era stato alcun comportamento antisportivo, ne’ alcun episodio di violenza dal quale il direttore di gara potesse desumere un presunto pericolo per la sua incolumità; lo stesso arbitro, che descriveva i giocatori per terra alla stregua di simulatori ed antisportivi, non aveva accertato le condizioni fisiche degli stessi.
La Corte d’Appello Territoriale, letto il reclamo, nonché le controdeduzioni della società Ichnos Nuoro 2004, disponeva l’audizione del direttore di gara e della società ricorrente al fine di fare chiarezza sull’accaduto. L’arbitro, nel corso della sua audizione, confermava il suo rapporto: precisava però di non aver subito alcun atto di violenza, ne’ di aver provveduto ad espellere i giocatori che, a suo dire, erano sdraiati per terra in maniera antisportiva, ciò perché avrebbe avuto timore delle loro eventuali reazioni. Quest’organo disciplinare, alla luce dell’integrale visione delle carte procedimentali, ritiene il reclamo fondato.Come noto, il disposto normativo di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione della perdita della gara nei confronti delle società che si siano rese protagoniste di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione.Nel caso che ci occupa, il direttore di gara asserisce che i due giocatori del Gennargentu Desulo si sarebbero volontariamente gettati per terra, non perché infortunati, ma al fine di impedire il regolare svolgimento della gara; non è però dato capire sulla base di quale valutazione il direttore di gara avesse potuto escludere che gli stessi non si fossero davvero infortunati, ne’ soprattutto perché, se davvero li riteneva rei di condotta antisportiva, non li abbia invitati ad uscire dal recinto di giuoco, ne’ abbia adottato nei loro confronti i provvedimenti di espulsione.Al proposito non si comprende infatti sulla base di quali elementi il direttore di gara affermi di non averli espulsi “per paura di eventuali reazioni”, in considerazione del fatto che in precedenza aveva già provveduto a notificare il cartellino rosso ad altri tre calciatori del Gennargentu Desulo e nulla era accaduto e del fatto che lo stesso arbitro esclude categoricamente di non aver subito alcun atto di violenza.Dalla disamina degli atti non emerge un clima di intimidazione e/o di violenza tale da giustificare un provvedimento di sospensione della gara – che si ribadisce deve costituire una extrema ratio, basata su elementi certi e concreti, ne’ vi sono elementi sufficienti per taciare la condotta dei calciatori riversi per terra alla stregua di un comportamento antisportivo, piuttosto che di soggetti affetti per davvero da crampi (come asserito dalla reclamante).E comunque non emergono le concrete ragioni che avrebbero impedito al direttore di gara di estrarre il rosso ad altri due giocatori, dopo averne già espulso altri tre, senza che nulla accadesse; dalla lettura del referto traspare piuttosto che le valutazioni dell’arbitro siano state basate unicamente su delle asettiche intuizioni circa presunte reazioni che si sarebbero potute scatenare, del tutto scevre di riscontri concreti. La Corte D’appello Territoriale, pertanto, DELIBERA di accogliere il reclamo e dispone la ripetizione della gara Gennargentu Desulo – Ichnos Nuoro, delegando il Comitato per la fissazione della relativa data. Dispone altresì la restituzione della tassa del reclamo.
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