COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. POL. SANTO STEFANO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 27.11.2014. Gar Santo Stefano / Monserrato del 23.11.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. POL. SANTO STEFANO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 27.11.2014. Gar Santo Stefano / Monserrato del 23.11.2014. La Società Santo Stefano ha proposto rituale reclamo avverso la delibera emanata dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto: - di infliggere alla Società Santo Stefano la punizione sportiva della gara col punteggio di 0 a 3; - di squalificare il giocatore Coiana Antonio sino al 30 giugno 2015; - di squalificare il giocatore Pontis Nicola per cinque giornate; - di squalificare il giocatore Pisano Francesco per tre giornate. La decisione è stata assunta dal Giudice Sportivo sulla base di quanto riportato dal direttore di gara nel suo rapporto e nell’allegato supplemento; da tali atti si rileva che al 37° minuto del secondo tempo il calciatore Pontis, dopo una segnatura della squadra avversaria, scagliava il pallone contro l’arbitro sfiorandolo al viso, ragion per cui veniva espulso; subito dopo il calciatore Coiana più volte si avvicinava al direttore di gara proferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose e minacciose ed infine colpendolo in fronte con la propria fronte, spingendolo con forza e costringendolo ad arretrare e provocandogli dolore ed arrossamento; contemporaneamente il Pontis, già espulso, rincorreva l’arbitro pronunciando parole offensive; a questo punto il direttore di gara, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per giocare, sospendeva la partita; mentre quest’ultimo si avviava verso gli spogliatoi, veniva raggiunto dal Pisano che gli urlava frasi ingiuriose e minacciose tentando anche di non farlo passare attraverso il cancello.La Società reclamante chiede di revocare la sanzione della perdita della gara a tavolino e di disporre la ripetizione della partita, sostenendo che non sussistessero le condizioni per la sospensione della stessa; chiede inoltre di ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori Coiana, Pontis e Pisano, in quanto eccessive rispetto alla reale gravità dei fatti.La reclamante in particolare ritiene inverosimile l’affermazione dell’arbitro di avere ricevuto un colpo in testa dal Coiana con la fronte, essendo quest’ultimo molto più basso del direttore di gara.L’arbitro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato quanto esposto nel suo referto e nell’allegato supplemento, in particolare di essere stato attinto dal Coiana, che lo faceva indietreggiare di circa due passi spingendolo sulla fronte con la sua fronte; ed ha precisato di avere interrotto la gara per evitare che la contestazione degenerasse.La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che il reclamo debba essere accolto limitatamente alla squalifica del Coiana; infatti, tenuto conto che la violenza esercitata dal medesimo nei confronti del direttore di gara non ha prodotto lesioni, non appare proporzionata una squalifica della durata di circa sette mesi; risulta equo invece fissarne il termine al 28 febbraio 2015.La Corte ritiene viceversa che debbano essere confermate in toto le squalifiche del Pontis, e del Pisano, fissate rispettivamente in cinque e tre giornate; e che debba essere confermata anche la sanzione della perdita della gara, in quanto la situazione di accesa contestazione nei confronti dell’arbitro da parte dei calciatori della squadra del Santo Stefano e del pubblico impediva oggettivamente la prosecuzione della partita.La Corte, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA - di ridurre al 28 febbraio 2015 la squalifica al calciatore Coiana Antonio e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa.
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