COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. RUINAS 81 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 dell’11.12.2014. Gara Circolo Ricreativo Arborea / Ruinas 81 del 07.12.2014.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 30.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
POL. RUINAS 81 (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 dell’11.12.2014.
Gara Circolo Ricreativo Arborea / Ruinas 81 del 07.12.2014.
La Società Ruinas 81 ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale:
1) ha inflitto la squalifica fino al 31.01.2015 al giocatore Zucca Giampaolo perché “a fine gara urtava l’arbitro con una spallata inferta da dietro, colpendolo tra la spalla ed il braccio, facendogli perdere l’equilibrio e cagionando allo stesso, peraltro, solo un leggero fastidio;
2) con il quale ha inflitto l’inibizione del dirigente Satta Mario fino al 31.12.2014;
3) con il quale ha inflitto l’inibizione del Presidente Murgia sergio fino al 17.12.2014;
4) con il quale ha inflitto la squalifica per due gare al giocatore Mugheddu Alessandro.
La Corte Sportiva D’Appello, accertate le ritualità del reclamo, rileva, preliminarmente, le avvenute scontate squalifiche del Presidente Murgia, la inoppugnabilità della squalifica del calciatore Mugheddu ai sensi dell’art. 45, comma 3°,lett.c) del Codice di Giustizia Sportiva, e del dirigente Satta Mario ai sensi dell’art.45, comma 3°, lett.b), dello stesso Codice.
La Società reclamante, riguardo la sanzione inflitta al calciatore Zucca ha contestato le motivazioni alla base del provvedimento in quanto il fatto addebitato non si sarebbe verificato così come affermato a referto dal Direttore di Gara, adducendo che il Zucca in tanti anni di attività, non si è reso protagonista di fatti come quelli contestati.
Il Presidente, ha confermato tutte le contestazioni e le richieste formulate nel reclamo
La Corte ha sentito altresì, il Direttore di Gara, il quale, nel confermare la formulazione del referto e del supplemento, ha chiarito lo svolgimento del fatto e dalla non intenzione dello Zucca di procurare danno alla sua persona.
La Corte Sportiva d’Appello, ritenuto che il comportamento tenuto dallo Zucca sia qualificabile come irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, considera la sanzione inflitta eccessiva, rispetto a quanto disciplinato dall’art.19, comma 4°, lett.c) e per questi motivi DELIBERA:
- l’inoppugnabilità della sanzione inflitta al dirigente Satta Mario, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett.b;
- l’inoppugnabilità della sanzione inflitta al giocatore Mugheddu Alessandro, ai sensi dell’art.45, comma 3, lett.c;
- di ridurre la sanzione della squalifica inflitta al giocatore Zucca Giampaolo dal 31.01.2015 al 31.12.2014.
Dispone la restituzione della tassa.
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