COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.C. PORTOTORRES (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 04.12.2014. Gara San Paolo Apostolo / Portotorres del 29.11.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.C. PORTOTORRES (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 04.12.2014. Gara San Paolo Apostolo / Portotorres del 29.11.2014. Con reclamo tempestivamente proposto, la Società Portotorres reclama avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto - la squalifica del giocatore Mognato Alessio per due gare; - la squalifica del giocatore Piakate Mouhmadou per tre gare; - la squalifica del giocatore Saglimbeni Alessandro per tre gare; - l’ammenda di Euro 100,00, inflitta alla Società reclamante per aver permesso l’ingresso nel terreno di gioco a persona sconosciuta – indicandola con nome e cognome di un proprio tesserato, non presente alla gara, nonché per aver permesso ai propri sostenitori il lancio in campo di sassi, senza che peraltro questi colpissero qualcuno. La decisione è stata assunta dal Giudice Sportivo sulla base di quanto riportato dal Direttore di Gara nel suo rapporto e nell’allegato supplemento; da tali atti si rileva: - che al 30° minuto del secondo tempo il giocatore Mognato Alessio della società Portotorres veniva espulso per aver colpito, a gioco fermo, con un violento schiaffo un avversario, e all’atto dell’espulsione offendeva il Direttore di Gara; - che al 39° minuto del secondo tempo il giocatore Diakhate Mouhamadou veniva espulso perché, ammonito per aver contrastato irregolarmente il portiere, reagiva applaudendo ironicamente all’arbitro, ed a fine gara, all’interno degli spogliatoi, rivolgeva al Direttore di Gara gravi offese, e veniva allontanato dai compagni di gioco. La Società reclamante lamenta che il Direttore di Gara abbia trascurato il clima pesante creatosi in campo a causa delle continue provocazioni della tifoseria locale, con pesanti insulti rivolti all’atleta di colore del Portotorres, il giocatore Diakhate Mouhamadou, che si è riflesso anche sugli altri giocatori dela squadra causandone le intemperanze verbali e contesta in radice che i tifosi del Portotorres abbiano lanciato pietre nella sua direzione. La Corte, letti gli atti del procedimento: - rileva che, ai sensi dell’art.45 del Codice di Giustizia Sportiva, la squalifica fino a due giornate inflitta al giocatore Mognato Alessio non è impugnabile, cosicchè sul punto il reclamo proposto della società Portotorres è inammissibile; - rileva che l’ammenda di Euro 100,00 stabilita dal Giudice Sportivo è stata inflitta alla società Portotorres per due distinte ragioni, ossia il lancio di pietre da parte dei propri tifosi, e l’aver permesso l’ingresso sul terreno di gioco a persona sconosciuta. Su questo secondo profilo autonomo rispetto al primo, che ha comportato anche esso la comminazione dell’ammenda, la società reclamante non ha sollevato alcuna censura, né formulato alcuna difesa. Pertanto, ai sensi dell’art.46 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere respinto, confermando l’ammenda di Euro 100,00. - Per quanto concerne, invece, le censure proposte contro la squalifica per tre gare inflitta ai giocatori Saglimbeni Alessandro e Diakhate Mouhamadou, ritiene la Corte che, ai sensi dell’art.19, comma 4° lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere accolto, con conseguente riduzione a due gare della squalifica inflitta ai due giocatori sopra indicati, perché il loro comportamento si è limitato ad una condotta irriguardosa e/o ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, per cui è prevista, appunto, la squalifica per due giornate, senza ulteriori conseguenze per il direttore di gara, o i presenti. La Corte, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta ai giocatori Saglimbeni Alessandro e Diakhate Mouhamadou a due giornate, e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it