COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 285/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ACR D Città di Naso (935224) Sig. Bontempo Massimiliano (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 285/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ACR D Città di Naso (935224) Sig. Bontempo Massimiliano (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 27/02/2014 prot. 11.960 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ACR D Città di Naso è già stata sanzionata per analoga inadempienza (C.U. 88 CDT 07 del 24/09/2013), applica: l’ammenda di € 240,00 alla società ACR D Città di Naso (935224); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Bontempo Massimiliano; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alibrandi Innocenzo, Minciullo Giuseppe, Arcodia Francesco, Pisano Salvuccio, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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