COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.327/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CRISAFULLI SIMONE, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. NUOVA AZZURRA; La Società A.S.D. NUOVA AZZURRA;

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.327/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CRISAFULLI SIMONE, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. NUOVA AZZURRA; La Società A.S.D. NUOVA AZZURRA; La Società A.S.D. SANTANTONIO La Procura Federale con nota 6503/850 pf13-14 AA/ac del 9/5/2014 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, per rispondere: Il Sig. Crisafulli Simone, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Nuova Azzurra, della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 4 n. 2 e 22 n. 2 delle N.O.I.F., in quanto con la partecipazione in “lista” e in campo alla gara del 02/01/2014, con la qualifica di collaboratore/allenatore della A.S.D. Santantonio, pur essendo tesserato per altra società, ha, di fatto, assunto illegittimamente la qualifica di dirigente o collaboratore di quest’ultima A.S.D. La Società A.S.D. Santantonio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio dirigente e/o dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 del C.G.S.; La Società A.S.D. Nuova Azzurra a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore all’epoca dei fatti. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la richiesta di: “ritenere responsabili le parti per quanto ad esse rispettivamente addebitato, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per mesi due a carico del calciatore Crisafulli Simone; ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Nuova Azzurra; ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Santantonio. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta risulta provato che il sig. Crisafulli Simone, tesserato quale calciatore per l’A.S.D Nuova Azzurra con decorrenza dal 26/10/2011, è stato inserito, quale collaboratore, nella distinta di gara della A.S.D. Santantonio in occasione della gara Promosport/Santantonio del 2/1/2014 valevole per il campionato Allievi C5 organizzato dalla Delegazione provinciale di Barcellona P.G.. Inoltre risulta provato per tabulas, che il predetto sig. Crisafulli Simone è stato inibito dal Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Barcellona a svolgere qualsiasi attività fino al 29/1/2014, giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 45 del 10/01/2014 della predetta Delegazione. Il predetto calciatore inoltre in data 15/01/2014 è stato inserito dalla A.S.D. Nuova Azzurra nella distinta relativa alla gara Nuova Azzurra/Real Rometta valevole per il campionato di 2^ categoria. alla quale ha partecipato con la maglia n. 8. Acclarato che quanto posto in essere dal sig. Crisafulli Simone viola il disposto degli artt. 21 n. 2 e 22 n. 2 delle N.O.I.F., che fanno espresso divieto ai dirigenti o collaboratori delle società di essere tesserati quali calciatori, ne consegue che il predetto deve soggiacere alla sanzione così come determinata in dispositivo. Alla declaratoria di colpevolezza in capo al sig. Crisafulli Simone consegue inoltre la responsabilità oggettiva della società deferite, che soggiacciono alle rispettive sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: al tesserato sig. Crisafulli Simone la sanzione della squalifica per cinque gare; alla A.S.D. NUOVA AZZURRA la sanzione dell’ammenda di € 200,00; Alla A.S.D. SANTANTONIO la sanzione dell’ammenda di € 300,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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