COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.328/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CHINNICI PAOLINO MIRKO La Procura Federale con nota 6679/277 pf13-14 gr/mc del 14/5/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.328/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CHINNICI PAOLINO MIRKO La Procura Federale con nota 6679/277 pf13-14 gr/mc del 14/5/2014 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Chinnici Paolino Mirko, calciatore, per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 e 3 del C.G.S., e 40 comma 4 delle N.O.I.F., avendo contravvenuto in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che debbono sovraintendere all’agire di ciascun soggetto operante in ambito federale, al divieto di sottoscrivere nella medesima stagione sportiva richieste di tesseramento per altrettante società (A.S.D. Pro Villabate Calcio e A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri) e per avere omesso di presentarsi innanzi all’Organo Inquirente benché ritualmente convocato senza aver addotto alcun motivo di legittimo impedimento a comparire. La parte deferita, debitamente convocata all’udienza dibattimentale odierna, assistita dal sig. Monteleone Vincenzo per delega del genitore esercente la patria potestà, ha chiesto di essere ammesso al patteggiamento ex artt.23 e 24 C.G.S. Ordinanza La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’apertura del dibattimento il Sig. Chinnici Paolino Mirko ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di mesi nove di squalifica ridotta a mesi sei ex art.23 C.G.S., ulteriormente ridotta a mesi tre ex art.24 C.G.S.; rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione della pena come sopra determinata; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Chinnici Paolino Mirko la sanzione della squalifica per mesi tre. Dichiara la chiusura del procedimento. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte in costanza di tesseramento, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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