COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 C.D.T. 03 DEL 29 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 02/A APPELLO A.S.D. Calcio per Caltavuturo (PA) avverso decisione del Giudice Territoriale – gara finale Torneo delle Madonie Calcio per Caltavuturo/Campofelice del 20/07/2014 – C.U. 589/14 Torneo delle Madonie del 23/07/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 C.D.T. 03 DEL 29 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 02/A APPELLO A.S.D. Calcio per Caltavuturo (PA) avverso decisione del Giudice Territoriale – gara finale Torneo delle Madonie Calcio per Caltavuturo/Campofelice del 20/07/2014 – C.U. 589/14 Torneo delle Madonie del 23/07/2014 Con tempestivo reclamo pervenuto a mezzo fax la società A.S.D. Calcio per Caltavuturo, in persona del suo rappresentante legale, impugna la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. 589/14 con cui è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla odierna appellante in ordine alla presunta posizione irregolare di un calciatore tesserato per la società U.S.D. Campofelice di Roccella. In particolare la reclamante chiede di essere rimessa in termini adducendo una causa di forza maggiore che viene da questa individuata nella circostanza che non è stato possibile acquisire con immediatezza il certificato di residenza storico del calciatore in presunta posizione irregolare. Il reclamo, così come proposto, non può trovare accoglimento in quanto, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti della “causa di forza maggiore” atteso che per costante giurisprudenza delle Corti di merito e della Cassazione la “causa di forza maggiore” ed il “caso fortuito” si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dalla volontà umana e causativo dell’evento unicamente per forza propria. Circostanze queste che non si rinvengono nel caso concreto atteso che il preannuncio reclamo, ai sensi dell’art.7 del Regolamento Organizzativo del Torneo, doveva pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara, mentre detto preannuncio risulta essere stato inviato via fax solamente in data 22/07/2014 alle ore 16,53 così come risultante dal rapporto verifica trasmissione allegato all’odierno gravame. In ragione di ciò appare evidente che la dedotta causa di forza maggiore non può trovare applicazione atteso che il preannuncio del reclamo è comunque avulso dai motivi. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.
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