• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CDT 05 DEL 02 SETTEMBRE 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 342/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sigg. Giuseppe Merlo (Presidente della A.S.D. Ravanusa) e Calogero Milazzo (Presidente della A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F.; – Sigg. Giuseppe Giarrana e Paolo Romano (Dirigenti Accompagnatori della A.S.D. Ravanusa) e Sigg. Salvatore Anelli, Piero Consagra, Simone Salamone, Calogero Gustavo Anelli e Michelangelo Bonvissuto (Dirigenti Accompagnatori della A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F.; – Sig. Diego Sanfilippo (già tesserato irregolarmente per le società A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F. e dell’art. 46 comma 6 del C.G.S.; – A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti e Dirigenti Accompagnatori ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. e 46 comma 6 del C.G.S. Con nota 7543/804 pf13-14/GR/mg del 17/06/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CDT 05 DEL 02 SETTEMBRE 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 342/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sigg. Giuseppe Merlo (Presidente della A.S.D. Ravanusa) e Calogero Milazzo (Presidente della A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F.; - Sigg. Giuseppe Giarrana e Paolo Romano (Dirigenti Accompagnatori della A.S.D. Ravanusa) e Sigg. Salvatore Anelli, Piero Consagra, Simone Salamone, Calogero Gustavo Anelli e Michelangelo Bonvissuto (Dirigenti Accompagnatori della A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F.; - Sig. Diego Sanfilippo (già tesserato irregolarmente per le società A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F. e dell’art. 46 comma 6 del C.G.S.; - A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti e Dirigenti Accompagnatori ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. e 46 comma 6 del C.G.S. Con nota 7543/804 pf13-14/GR/mg del 17/06/2014
la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato che il calciatore sig. Diego Sanfilippo, al fine di eludere una lunga squalifica fino al 24/01/2014, utilizzava una carta d’identità contraffatta e riusciva a tesserarsi in data 02/12/2011 per la A.S.D. Ravanusa e in data 13/11/2012 per la A.S.D. Libertas Bompensiere, disputando così ben 15 gare ufficiali durante le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 senza averne titolo. Quanto sopra è emerso a seguito d’indagini sollecitate alla Procura Federale da questa Commissione Disciplinare Territoriale, in esito a decisioni prese in relazione alla gara del campionato di terza categoria del 22/12/2013 Sicilianamente/Bompensiere, data perduta per 0–3 alla A.S.D. Sicilianamente, avendovi preso parte, senza averne titolo, il predetto sig. Diego Sanfilippo. Quest’ultimo veniva ulteriormente squalificato fino al 31/05/2014. Le parti deferite, sebbene convocate, non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. All’udienza dibattimentale del 22/07/2014 è comparso il solo sig. Diego Sanfilippo il quale ha ammesso i fatti così come contestati nell’atto di deferimento ed ha chiesto di patteggiare ex art.24 C.G.S. Su conforme richiesta della Procura federale il procedimento è stato rinviato all’udienza odierna. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima della chiusura del dibattimento il tesserato sig. Diego Sanfilippo ha singolarmente depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 24 C.G.S. individuata nella squalifica per mesi dodici (pena base mesi diciotto di squalifica); Visto l’art. 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione a carico delle altri parti deferite delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi sei a carico dei sigg. Giuseppe Merlo, Calogero Milazzo, Paolo Romano; inibizione di mesi due a carico dei sigg. Salvatore Anelli e Calogero Gustavo Anelli; inibizione di giorni trenta a carico dei sigg. Giuseppe Giarrana, Piero Consagra, Simone Salamone, Michelangelo Bonvissuto; sette punti di penalizzazione e ammenda di € 500,00 a carico delle società deferite. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente la responsabilità dei sigg. Presidenti di Società che sottoscrivevano le rispettive richieste di tesseramento del calciatore sig. Sanfilippo con falsa data di nascita. In merito non si può sottacere che il Presidente sig. Merlo si sarebbe dovuto accorgere di quanto si andava verificando, avendo a sua volta già tesserato il calciatore sig. Sanfilippo nella stagione 2008/2009, utilizzando allora la data di nascita corretta. E va altresì rilevato, quanto alla posizione del Presidente sig. Milazzo, che lo stesso ha omesso di presentarsi ai collaboratori della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato per le date del 14 e 28 aprile 2014. I Dirigenti Accompagnatori delle citate Società, a vario titolo, sottoscrivendo le distinte delle gare in questione, hanno certamente contravvenuto alle disposizioni regolamentari che sono state loro contestate, tenuto conto che, per l’effetto, il calciatore sig. Diego Sanfilippo ha partecipato senza averne titolo, come detto sopra, a ben 15 gare ufficiali durante le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013. La Società deferite devono infine rispondere, a norma dell’art. 4 commi 1 e 2 e dell’art. 46 comma 6 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva per il fatto dei propri Presidenti e Dirigenti Accompagnatori. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: squalifica per mesi dodici a carico del sig. Sanfilippo Diego ex art.24 C.G.S.; inibizione di mesi sei a carico dei sigg. Giuseppe Merlo e Calogero Milazzo; inibizione di mesi tre a carico del sig. Paolo Romano; inibizione di mesi due a carico dei sigg. Salvatore Anelli e Calogero Gustavo Anelli; inibizione di giorni trenta a carico dei sigg. Giuseppe Giarrana, Piero Consagra, Simone Salamone, Michelangelo Bonvissuto; a carico delle società A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere punti due di penalizzazione, da scontarsi nella presente S.S. 2014-2015, nonché ammenda di € 500,00 cadauna. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CDT 05 DEL 02 SETTEMBRE 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 342/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sigg. Giuseppe Merlo (Presidente della A.S.D. Ravanusa) e Calogero Milazzo (Presidente della A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F.; – Sigg. Giuseppe Giarrana e Paolo Romano (Dirigenti Accompagnatori della A.S.D. Ravanusa) e Sigg. Salvatore Anelli, Piero Consagra, Simone Salamone, Calogero Gustavo Anelli e Michelangelo Bonvissuto (Dirigenti Accompagnatori della A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F.; – Sig. Diego Sanfilippo (già tesserato irregolarmente per le società A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F. e dell’art. 46 comma 6 del C.G.S.; – A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti e Dirigenti Accompagnatori ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. e 46 comma 6 del C.G.S. Con nota 7543/804 pf13-14/GR/mg del 17/06/2014"