COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CDT 05 DEL 02 SETTEMBRE 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 343/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. Paolo Cammarata e Giovanni Licari (non soci comunque riconducibili alla Soc. Pol. Primavera) Società Pol. Primavera Con nota 1099pf 12-13/GS/reg dell’ 11 maggio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CDT 05 DEL 02 SETTEMBRE 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 343/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. Paolo Cammarata e Giovanni Licari (non soci comunque riconducibili alla Soc. Pol. Primavera) Società Pol. Primavera Con nota 1099pf 12-13/GS/reg dell’ 11 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. Paolo Cammarata e Giovanni Licari, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l’attività di allenatore in favore della Pol. Primavera in almeno n° 2 gare del campionato allievi regionali s.s. 2012/2013. Con la medesima nota e per quanto ascritto ai sigg. Cammarata e Licari è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 2. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico dei tesserati e dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società. La Commissione Disciplinare Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato allievi regionali della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Luigi Carducci (allenatore di 2^ ctg - cod. 21.773), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi uno a carico dei Sigg. Paolo Cammarata e Giovanni Licari; - Ammenda di € 100,00 a carico della predetta Società. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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