COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 280 TFT 20 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 48/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Arcangelo BARBANTI F.C.D. U.S.A. SPORT La Procura Federale, con nota prot. 3691/1151 pf13-14 MS/vdb del 26/11/2014, ha deferito il Presidente della F.C.D. U.S.A. Sport all’epoca dei fatti sig. Arcangelo Barbanti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 (già art. 1 comma 1) C.G.S. e dell’art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non avere, ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. prot. n° 101/12 del 19/10/2013, pubblicata nel C.U. n° 1 del 06/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 280 TFT 20 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 48/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Arcangelo BARBANTI F.C.D. U.S.A. SPORT La Procura Federale, con nota prot. 3691/1151 pf13-14 MS/vdb del 26/11/2014, ha deferito il Presidente della F.C.D. U.S.A. Sport all'epoca dei fatti sig. Arcangelo Barbanti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 (già art. 1 comma 1) C.G.S. e dell'art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non avere, ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. prot. n° 101/12 del 19/10/2013, pubblicata nel C.U. n° 1 del 06/11/2013. Con tale decisione la F.C.D. U.S.A. Sport è stata condannata a corrispondere a vario titolo all'allenatore sig. Angelo Ivan Di Dio la complessiva somma di € 6.435,00, Con la medesima nota è stata deferita l'indicata società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente pro tempore. Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie e documenti a discolpa. Sono tuttavia comparse all'udienza dibattimentale, nella quale hanno chiesto il proscioglimento, rappresentando di avere da tempo effettuato il pagamento di quanto dovuto, subito dopo la avvenuta fusione con precedente società e l’assunzione delle nuove cariche sociali e consequenziali di legge. Peraltro trattavasi di debito relativo alla società incorporata. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente sig. Arcangelo Barbanti e della sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica a carico della società deferita, nonché dell’ammenda di € 500,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato nei termini perentoriamente imposti dalla normativa federale violata a quanto come sopra ingiunto dal Collegio Arbitrale della L.N.D., con provvedimento inappellabile e immediatamente esecutivo. Risulta infatti che la società deferita è stata avvisata delle determinazioni del Collegio Arbitrale della L.N.D. con nota raccomandata del 07/11/2013 prot. 101/12 corredata da avviso postale di ricevimento in data 27/11/2013 ed ancora che con nota del 06/06/2014 l'allenatore sig. Angelo Ivan Di Dio ha denunciato il mancato versamento da parte della società della somma dovuta, nonostante fosse abbondantemente decorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione stabilito dall'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. Costituisce circostanza attenuante quanto riferito in udienza dalla società deferita, tenuto conto tuttavia che l’eventuale tardivo adempimento non fa venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio già scaduto. Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come appresso. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Al Sig. Arcangelo Barbanti, Presidente all'epoca dei fatti della soc. F.C.D. U.S.A. Sport, la sanzione della inibizione per mesi tre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S.; alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato Allievi Regionali in corso (ex art.8 comma 9 C.G.S.). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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