COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 76/A A.S.C.D. NUOVA RINASCITA (ME) avverso inibizione fino al 15/02/2015 a carico del dirigente sig. Casto Antonino; squalifica fino al 15/02/2015 a carico dell’assistente arbitrale sig. Salmeri Antonio; squalifica fino al 31/12/2017 a carico del calciatore sig. Marziano Antonino; squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Cucuzza Alberto; squalifica per sei gare a carico dei calciatori sig.ri Caruso Giovanni, Casto Francesco, Genes Mario e Mondello Marco – gara Campionato 2° Cat. Girone “D” gara Pro Tonnarella/Nuova Rinascita del 07/12/2014 – C.U. 234 del 10/12/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 76/A A.S.C.D. NUOVA RINASCITA (ME) avverso inibizione fino al 15/02/2015 a carico del dirigente sig. Casto Antonino; squalifica fino al 15/02/2015 a carico dell'assistente arbitrale sig. Salmeri Antonio; squalifica fino al 31/12/2017 a carico del calciatore sig. Marziano Antonino; squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Cucuzza Alberto; squalifica per sei gare a carico dei calciatori sig.ri Caruso Giovanni, Casto Francesco, Genes Mario e Mondello Marco - gara Campionato 2° Cat. Girone "D" gara Pro Tonnarella/Nuova Rinascita del 07/12/2014 - C.U. 234 del 10/12/2014. Con appello ritualmente proposto la A.S.C.D. Nuova Rinascita ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra riportate, asserendo che nessuno dei suoi tesserati ha spintonato né tanto meno colpito con un pugno alla schiena il direttore di gara ma solo il dirigente sig. Casto Antonino si sarebbe avvicinato all'arbitro limitandosi a chiedere se la partita era da considerarsi regolare o proseguita pro forma. Tale richiesta nasceva dalla circostanza che immediatamente prima l'arbitro aveva annullato un gol al Pro Tonnarella ed in tale occasione era stato circondato da diversi calciatori della suddetta società che in quella occasione lo avevano spintonato e colpito con un pugno alla spalla. A tal fine produce una serie di ritrazioni fotografiche che dimostrerebbero quanto sostenuto. All'udienza odierna il rappresentante della reclamante ha preliminarmente chiesto di essere rimesso in termini in ragione del fatto che solo in data 16/12/2014 ha ottenuto copia degli atti ufficiali di gara in quanto gli stessi non risultavano allegati alla nota del 12/12/2014. Sempre in via preliminare ha chiesto di potere esibire e produrre documentazione multimediale comprovante quanto dedotto nell'atto di gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, visto l'art. 34 comma 4bis C.G.S. rimette in termini l'appellante in quanto il ritardo nell'invio dei motivi è dipeso da causa a lei non imputabile e quindi il gravame deve considerarsi tempestivo. Visto l'art. 35 comma 1.2 C.G.S. dichiara inammissibile la produzione fotografica e multimediale oggi prodotta. Nel merito si rileva dalla lettura del referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, che al termine dell’incontro l'arbitro veniva accerchiato dai componenti della società Nuova Rinascita che lo hanno cominciato a spingere violentemente. Tra questi sono stati individuati specificatamente il n° 7 sig. Mondello Marco, il n° 8 Casto Francesco, il n° 5 Genes Marco, il n° 3 Cucuzza Alberto e il n° 2 Caruso Giovanni. A tale comportamento hanno altresì partecipato i dirigenti sigg. Casto Antonino, Magistro Michele e Salmeri Antonio. Nel corso di questo accerchiamento l'arbitro dichiara ancora di avere subito un pugno alla schiena che gli causava dolore ma non riusciva a distinguere tra tutti i predetti calciatori chi lo avesse colpito. A seguito di ciò il Giudice Sportivo infliggeva la squalifica al Capitano sig. Marziano Antonino, ex art.3 comma 2 C.G.S. Infine, una volta giunto davanti alla porta del suo spogliatoio il direttore di gara veniva ulteriormente ingiuriato dal calciatore Cucuzza Alberto. In ragione di quanto sopra l'appello può trovare accoglimento limitatamente alla squalifica inflitta al sig. Marziano Antonino che pertanto va revocata in quanto lo stesso, al momento degli incidenti, non ricopriva più la carica di capitano essendo stato sostituito al 39° del secondo tempo. Peraltro, l'appello rasenta l'inammissibilità atteso che nulla viene riferito in ordine ai comportamenti posti in essere dai singoli calciatori in questione, in ordine ai quali la reclamante, in maniera del tutto semplicistica, si limita a negare in forma del tutto generica l'accadimento dei fatti. Gli atti devono trasmettersi nuovamente la Giudice Sportivo Territoriale al fine di riesaminare la regolarità della gara in relazione alla circostanza che il sig. Risica Lorenzo, assistente di parte della A.S.D. Pro Tonnarella, allontanato al 47° del 2° tempo dal direttore di gara, sembrerebbe avere continuato ad espletare la funzione fino al termine della stessa, nonché per adottare i provvedimenti consequenziali a carico del calciatore che ricopriva la qualifica di capitano al momento dei fatti denunciati. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, revoca la squalifica a carico del Sig. Marziano Antonino, confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento, e, per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo. Dispone altresì ritrasmettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza.
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