COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 84/A POL. D. ATLETICO RADDUSA (CT) avverso inibizione fino al 30/06/2016 a carico del dirigente sig. Sberna Filippo; squalifica fino al 30/06/2015 a carico dell’assistente arbitrale sig. Leanza Silvio e squalifica fino al 31/01/2015 a carico del calciatore sig. La Mastra Giuseppe – gara Campionato Giovanissimi Provinciale CT Girone “A” Atletico Raddusa/Mineo del 06/12/2014 – C.U. Delegazione Provinciale Catania n. 29 del 11/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 84/A POL. D. ATLETICO RADDUSA (CT) avverso inibizione fino al 30/06/2016 a carico del dirigente sig. Sberna Filippo; squalifica fino al 30/06/2015 a carico dell'assistente arbitrale sig. Leanza Silvio e squalifica fino al 31/01/2015 a carico del calciatore sig. La Mastra Giuseppe – gara Campionato Giovanissimi Provinciale CT Girone "A" Atletico Raddusa/Mineo del 06/12/2014 - C.U. Delegazione Provinciale Catania n. 29 del 11/12/2014.
Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata del 15/12/2014 la Società Pol. D. Atletico Raddusa ha impugnato le decisioni del Giudice Territoriale come sopra riportate. La reclamante, in buona sintesi, sostiene che, per ciò che attiene il sig. Sberna Filippo, questi non avrebbe mai assunto un comportamento violento né tanto meno minaccioso in danno dell'arbitro e non sarebbe mai entrato nello spogliatoio del direttore di gara. Mentre, per ciò che attiene alla posizione del sig. Leanza Silvio, la reclamante sostiene che questi sarebbe sì entrato nello spogliatoio del direttore di gara, ma solo in maniera garbata avrebbe chiesto di sostituire il nominativo del calciatore espulso con altro nominativo. Infine per ciò che concerne il calciatore La Mastra Giuseppe questi non sarebbe mai entrato nello spogliatoio del direttore di gara ma bensì vi sarebbe entrato il sig. La Mastra Daniele, al solo scopo di recuperare i documenti degli atleti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto atto si rileva che al 34' del 2° t., mentre il direttore di gara procedeva a notificare l'espulsione ad un calciatore dell'Atletico Raddusa, il sig. Sberna Filippo entrava, senza autorizzazione, nel terreno di gioco e spintonava con forza l'arbitro facendolo così indietreggiare di circa 3-4 passi, causandogli nel contempo del dolore; contestualmente a tale azione il sig. Sberna Filippo assumeva anche un comportamento minaccioso nei confronti dell'ufficiale di gara. Al termine della gara, inoltre, entravano nello spogliatoio dell'arbitro i sigg. Sberna Filippo (precedentemente allontanato), Leandra Silvio e La Mastra Daniele, tutti tesserati per l'Atletico Raddusa, ed il sig. Salerno Antonio tesserato per l'A.S.D. Mineo. In tale occasione il sig. Sberna Filippo ed il Salerno Antonino invitavano l'arbitro ad alterare, nel rapporto di fine gara, il risultato effettivamente conseguito in campo stante anche l'assenza di organi federali presenti al campo ed invitavano ancora quest'ultimo a modificare i nominativi dei calciatori di entrambe le società espulsi nel corso della gara. E, per meglio rafforzare tale loro richiesta, fornivano al direttore di gara un appunto scritto che è stato allegato al referto di fine gara. In tale circostanza gli altri due dirigenti dell'Atletico Raddusa annuivano a quanto rispettivamente detto dagli altri due dirigenti. Quanto sopra risulta essere parzialmente ammesso dalla reclamante nel suo atto di gravame. Per quanto sopra l'appello in questione va accolto limitatamente alla squalifica irrogata al calciatore La Mastra Giuseppe che deve essere revocata, in quanto i fatti sono da addebitare al sig. La Mastra Daniele, come risulta dalla stessa lettura del referto, per cui trattasi di mero errore materiale commesso dal Giudice Territoriale. Di contro, in base alla risultanze ufficiali, per i restanti capi il proposto appello non può essere accolto. Ma, attesa la gravità dei comportamenti posti in essere dai suddetti tesserati, i quali hanno invitato il direttore di gara a indicare in referto un risultato della gara diverso da quello conseguito in campo ed anche a modificare i nominativi dei calciatori espulsi al fine di conseguire un vantaggio sportivo nelle successive gare, le sanzioni così come inflitte dal giudice di primo grado devo essere riformate in peius ai sensi dell'art. 36 comma 3 C.G.S. Nel procedere a rideterminare le sanzioni va peraltro tenuto conto che i descritti comportamenti, già gravi di per sé, risultano ancora più gravi per essere avvenuti nel contesto di una gara di settore giovanile, nella quale ai dirigenti si richiede ancora maggiore correttezza, in virtù della loro funzione educativa. Deve infine disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare se l'indicazione del risultato indicato in referto corrisponda effettivamente a quello conseguito in campo e per le eventuali ed ulteriori responsabilità degli attori della vicenda in esame e delle rispettive società di appartenenza. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale revoca la squalifica a carico del calciatore sig. La Mastra Giuseppe per errore materiale. Nel rigettare i restanti capi del proposto appello e visto l'art. 36 comma 3 C.G.S. ridetermina le sanzioni a carico dei tesserati di seguito indicati nella misura specificata: a) Sig. Sberla Filippo inibizione fino al 30/06/2017; b) Sig. La Mastra Daniele inibizione fino al 30/06/2016; c) Sig. Leanza Silvio inibizione fino al 30/06/2016. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza come in parte motiva. Stante il parziale accoglimento del gravame dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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