COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 86/A A.S.D. CANTERA RIBOLLA (PA) avverso ammenda di € 300,00 e squalifiche calciatori sig. Donatello Governale per 5 gare e sig. Andrea Cafiero per 4 gare – Gara di campionato Allievi Regionale fascia B Termitana 1952 New/Cantera Ribolla sq. B del 13/12/2014 – C.U. n. 255 sgs 53 del 18/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 86/A A.S.D. CANTERA RIBOLLA (PA) avverso ammenda di € 300,00 e squalifiche calciatori sig. Donatello Governale per 5 gare e sig. Andrea Cafiero per 4 gare - Gara di campionato Allievi Regionale fascia B Termitana 1952 New/Cantera Ribolla sq. B del 13/12/2014 - C.U. n. 255 sgs 53 del 18/12/2014.
Con rituale a tempestivo appello la società A.S.D. Cantera Ribolla ha impugnato le decisioni del Giudice Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che i due calciatori coinvolti non avrebbero proferito le frasi minacciose che sono state loro attribuite dal direttore di gara, ed ancora che il settore interessato dal lancio di oggetti in campo è stato ritenuto “arbitrariamente” di pertinenza della squadra ospite, non esistendo al campo sportivo Grisone di Termini Imerese alcun settore all'uopo riservato. L'appellante, negando altresì che si sia verificato alcun tentativo di aggressione all'arbitro da parte di propri sostenitori, chiede pertanto la riduzione delle squalifiche a carico dei propri calciatori e l'annullamento della sanzione dell'ammenda. La Corte di Appello Sportiva Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e per il successivo comma 2.1 fa altresì piena prova in ordine ai comportamenti dei sostenitori delle squadre, rileva che al 26° del secondo tempo sono stati espulsi i calciatori sigg. Donatello Governale e Andrea Cafiero, in quanto autori di “atteggiamento particolarmente irriguardoso” nei confronti del direttore di gara, accompagnato da espressioni minacciose. L'arbitro riferisce inoltre nel proprio referto di gara che durante tutta la durata del 2° tempo “dal settore riservato alla società Cantera Ribolla urlavano cori minacciosi” e si verificava qualche lancio di oggetti. Al termine della gara, riferisce ancora l’arbitro, 4 persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla Cantera Ribolla, entravano nello spazio antistante gli spogliatoi e tentavano di raggiungerlo rivolgendogli espressioni gravemente minacciose. In ragione delle superiori risultanze il gravame può trovare accoglimento soltanto per ciò che riguarda la squalifica del calciatore sig. Donatello Governale, che va equiparata a quella inflitta al compagno di squadra sig. Andrea Cafiero, trattandosi di violazioni regolamentari del tutto simili ed omogenee, compiute in unico contesto. Non così per la sanzione dell'ammenda, apparendo chiaro che il direttore di gara, aldilà delle espressioni utilizzate in referto, ha chiaramente individuato i protagonisti delle intemperanze attribuite con dovuta precisione a sostenitori ospiti. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame dispone contenersi in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Donatello Governale, confermando il resto dei provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Territoriale. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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