• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 94/A Appello U.S.D. Città di Rosolini avverso ammenda € 600,00; inibizione Presidente sig. Errante Pietro fino al 10/02/2015, squalifica dell’allenatore sig. Trombatore Orazio fino al 10/02/2015 ed inibizione a carico del dirigente dr. Salvatore Celeste fino al 10/03/2015; Squalifica per 4 gare calciatore sig. Calabrese Pietro e per 3 gare calciatore Rappocciolo Giuseppe – gara Campionato Eccellenza gir. “B” Città di Rosolini/San Pio X del 21/12/2014 C.U. n° 258 del 23/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 94/A Appello U.S.D. Città di Rosolini avverso ammenda € 600,00; inibizione Presidente sig. Errante Pietro fino al 10/02/2015, squalifica dell'allenatore sig. Trombatore Orazio fino al 10/02/2015 ed inibizione a carico del dirigente dr. Salvatore Celeste fino al 10/03/2015; Squalifica per 4 gare calciatore sig. Calabrese Pietro e per 3 gare calciatore Rappocciolo Giuseppe – gara Campionato Eccellenza gir. “B” Città di Rosolini/San Pio X del 21/12/2014 C.U. n° 258 del 23/12/2014.
Con appello ritualmente proposto la società Città di Rosolini chiede, qui in sintesi, una congrua riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, offrendo una riduttiva quanto generica ricostruzione dei fatti addebitati e contestando l'entità della sanzione dell'ammenda, ritenuta sproporzionata. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il capo dell'appello relativo alle squalifiche dei calciatori Calabrese Pietro e Rappocciolo Giuseppe, per assoluto difetto di qualsiasi motivazione sul punto. Nel merito la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti degli ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. e 35 comma 2.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 46° del 1° tempo veniva allontanato dalla panchina il medico sociale della Città di Rosolini sig. Celeste Salvatore il quale in segno di protesta avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara entrava, senza autorizzazione, sul terreno di gioco e batteva le mani all'indirizzo di costui in segno di scherno. Lo stesso, al termine del 1° tempo, si faceva incontro al direttore di gara nei confronti del quale assumeva un comportamento irriguardoso e minaccioso. Comportamento che veniva reiterato anche al termine della gara e negli spogliatoi. Al 44° del 2° tempo veniva espulso il n° 14 sig. Rappocciolo Giuseppe il quale assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Al termine della gara il calciatore sig. Calabrese Pietro, recante il n° 18, nel tentativo di non farsi riconoscere si levava la maglietta e tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi perchè bloccato da altri compagni. Ma nonostante questo riusciva a portarsi a poca distanza dall'arbitro nei confronti del quale assumeva un comportamento irriguardoso e minaccioso. Sempre in tale frangente l'allenatore sig. Orazio Trombatore raggiungeva di corsa il direttore di gara nei confronti del quale assumeva un comportamento gravemente minaccioso, irriguardoso e offensivo. Una volta che la terna aveva raggiunto lo spogliatoio, vi faceva ingresso, con forza, il sig. Errante Pietro, iscritto in distinta quale dirigente accompagnatore ufficiale della Città di Rosolini, il quale, puntando il dito nel petto dell'arbitro, assumeva un comportamento minaccioso e irriguardoso nei confronti dello stesso e, nell'uscire dallo spogliatoio,, chiudeva violentemente la porta che colpiva con due pugni. L'arbitro riferisce ancora nel suo rapporto che nel corso dell'intera gara oltre ad essere oggetto di insulti e minacce da parte dei sostenitori del Città di Rosolini ha subito il lancio di qualche oggetto di cui uno lo colpiva alla gamba destra e qualche altro lo sfiorava. Lo stesso era costretto ad uscire sotto la scorta delle Forze dell'Ordine in quanto una ventina di sostenitori della reclamante sostavano all'esterno dell'impianto sportivo, e reiteravano le minacce nei confronti dell'arbitro e lo facevano oggetto di uno sputo che, comunque, non lo attingeva. Raggiunta la propria autovettura lo stesso notava che parte di essa era attinta da ulteriori sputi ed una volta fatto ingresso in autostrada, sostando presso un autogrill, si accorgeva della presenza di alcuni calciatori della Città di Rosolini nelle more sopraggiunti, che, una volta riconosciutolo, gli si facevano incontro minacciosamente e lo apostrofavano con insulti, costringendo così la terna ad allontanarsi. In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto la reclamante si è limitata a dare una descrizione riduttiva di quanto accaduto che non trova comunque riscontro negli atti ufficiali di gara. Inoltre le sanzioni disciplinari assunte dal giudice di prime cure a carico della società e dei tesserati, appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione, ivi compresa la sanzione dell'ammenda atteso che la società risponde oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e dei propri tesserati anche per fatti che avvengano al di fuori dell'impianto sportivo ma comunque ricollegabili in via diretta e indiretta all'evento sportivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00).
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COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 94/A Appello U.S.D. Città di Rosolini avverso ammenda € 600,00; inibizione Presidente sig. Errante Pietro fino al 10/02/2015, squalifica dell’allenatore sig. Trombatore Orazio fino al 10/02/2015 ed inibizione a carico del dirigente dr. Salvatore Celeste fino al 10/03/2015; Squalifica per 4 gare calciatore sig. Calabrese Pietro e per 3 gare calciatore Rappocciolo Giuseppe – gara Campionato Eccellenza gir. “B” Città di Rosolini/San Pio X del 21/12/2014 C.U. n° 258 del 23/12/2014."