COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 80/A Pol. Dil. OR. SA. P.G. (ME) avverso squalifica fino al 20/01/15 assistente arbitro sig. Carmelo Marchetta; squalifica fino al 30/6/2015 calciatore Bomarrigo Giuseppe; squalifica per 8 gare calciatore sig. Carmelo Pirri; squalifica per tre gare sig. Salvatore Scilipoti. Ammenda € 180,00 – Gara campionato 1^ categoria girone “E” Camaro/Or.Sa. P.G. del 13/12/2014 – C.U. N° 251 del 17/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 80/A Pol. Dil. OR. SA. P.G. (ME) avverso squalifica fino al 20/01/15 assistente arbitro sig. Carmelo Marchetta; squalifica fino al 30/6/2015 calciatore Bomarrigo Giuseppe; squalifica per 8 gare calciatore sig. Carmelo Pirri; squalifica per tre gare sig. Salvatore Scilipoti. Ammenda € 180,00 - Gara campionato 1^ categoria girone “E” Camaro/Or.Sa. P.G. del 13/12/2014 - C.U. N° 251 del 17/12/2014.
Con rituale e tempestivo appello la Pol. Dil. OR. SA. P.G. ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. Per quanto attiene la posizione del sig. Bomariggo, la reclamante evidenzia che la squalifica risulta ingiusta oltre che sproporzionata in quanto lo stesso non ha mai commesso i fatti che gli sono stati addebitati ma anzi è corso in aiuto del direttore di gara bloccando il proprio compagno sig. Angelo Arrigo che stava per compiere un grave atto di violenza nei confronti dell'arbitro stesso. Per quanto attiene la posizione del sig. Carmelo Pirri, già espulso al 34° del 2° tempo per doppia ammonizione, evidenzia che lo stesso si sarebbe recato insieme al dirigente sig. Raimondo nello spogliatoio dell'arbitro per scusarsi del comportamento del proprio portiere e nel contempo faceva presente al direttore di gara che in una gara senza storia il suo comportamento era stato esagerato. Ritiene ancora esagerata la squalifica a carico del proprio capitano sig. Salvatore Scilipoti il quale si sarebbe limitato a dire all'arbitro che per una gara senza storia e terminata 5–0 aveva, con le sue decisioni, rovinato una squadra. Per ciò che attiene il sig. Marchetta ritiene che la squalifica inflitta sia esagerata per una protesta anche se un po' vivace. Per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda ne chiede la revoca non dovendosi riferire alla propria società la persona non identificata che ha assunto un comportamento aggressivo nei confronti dell'arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e comma 2.1 del C.G.S. , il referto del direttore di gara costituisce piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati e dai sostenitori nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto si evince che al 34° del 2° tempo l'arbitro espelleva il calciatore sig. Carmelo Pirri per doppia ammonizione. Al termine della gara lo stesso cercava di aggredire l'arbitro non riuscendovi perché trattenuto dai dirigenti della soc. Camaro e nel contempo profferiva nei confronti del direttore di gara una serie di insulti e minacce. Ancora al 35° del 2° tempo il sig. Carmelo Marchetta veniva allontanato per essere entrato, senza autorizzazione, sul terreno di gioco, assumendo un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Al 45° del 2° tempo il calciatore sig. Giuseppe Bomarrigo veniva espulso perché, dopo essere stato ammonito per proteste, si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso e mimava il gesto del pugno. Lo stesso, poco dopo, entrava nuovamente in campo e cercava di colpire con calci e pugni il direttore di gara non riuscendovi perché allontanato dagli addetti al servizio d'ordine predisposto dalla soc. Camaro. Al termine della gara il sig. Salvatore Scilipoti, capitano, mentre l'arbitro rientrava nello spogliatoio, assumeva un comportamento irriguardoso nei suoi confronti, facendolo destinatario di alcuni insulti. Per ciò che attiene al comportamento del pubblico l'arbitro riferisce che dal 30° del 2° tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, vi erano circa 5 persone non autorizzate di cui una riconducibile alla soc. Or.Sa. P.G., che assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro. Lo stesso individuo al termine della gara cercava di aggredire l'arbitro non riuscendovi perché bloccato dal servizio d'ordine della soc. Camaro. Ne consegue che quanto sostenuto dalla reclamante, che pur ammettendo parzialmente i fatti ne dà, comunque, una descrizione riduttiva, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, per cui l'appello non può trovare accoglimento risultando le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure congrue e non suscettibili di alcuna se pur minima riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l’effetto dispone l'addebito della tassa reclamo versata (€ 130,00).
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