COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 88/A A.S.D. Real Selinunte (TP) appello avverso decisione di ripetizione della gara 3^ categoria girone “A” Real Selinunte/Città di Partanna del 30/11/2014 – C.U. N° 24 del 18/12/2014 della Delegazione provinciale di Trapani

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 88/A A.S.D. Real Selinunte (TP) appello avverso decisione di ripetizione della gara 3^ categoria girone “A” Real Selinunte/Città di Partanna del 30/11/2014 - C.U. N° 24 del 18/12/2014 della Delegazione provinciale di Trapani Con tempestivo e rituale appello la società Real Selinunte impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale Provinciale, il quale in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Città di Partanna, ha disposto, per errore tecnico dell'arbitro, la ripetizione della gara. In particolare la reclamante evidenzia che l'errore tecnico commesso dal direttore di gara sarebbe avvenuto al 48° del 2° tempo quando avrebbe ammonito il sig. Alessandro Aspanò, tesserato per il Città di Partanna, senza procedere alla sua espulsione in quanto già ammonito in precedenza, consentendogli così di giocare gli ultimi due minuti di gara. Tale errore, assume ancora la società, non avrebbe in nessun modo danneggiato la soc. Città di Partanna che, al momento in cui è stato commesso il suddetto errore tecnico, stava perdendo con il risultato di 0–1, anzi l'avrebbe avvantaggiata consentendole di continuare a giocare fino al termine della gara in parità numerica, senza comunque avere ottenuto il pareggio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, rileva che lo stesso arbitro dichiara che al 48° del 2° tempo ha ammonito per la seconda volta il calciatore sig. Alessandro Aspanò della soc. Città di Partanna senza procedere alla sua espulsione non avvedendosi di averlo già ammonito precedentemente. Cosa di cui si avvedeva solo una volta terminato l'incontro. Ciò posto si osserva che è compito della Giustizia sportiva rilevare se un dato evento come quello in esame sia determinante o meno ai fini della regolarità di una gara e, quindi, del risultato finale. Non vi può essere dubbio alcuno, pertanto, che nella fattispecie in esame la soc. Città di Partanna non ha subito alcun danno, anzi ha tratto vantaggio dal suddetto errore in quanto gli è stato consentito di giocare gli ultimi due minuti di gara in parità numerica, anche se ciò non le ha consentito di raggiungere un risultato comunque utile. Da ciò discende che il Giudice di prime cure non ha fatto buon uso delle norme contenute nel C.G.S. (art. 17 comma 4 C.G.S.) in quanto ha omesso, nella sua decisione, di valutare le superiori circostanze, con la conseguenza che la decisione qui impugnata, ove confermata, finirebbe per determina un doppio vantaggio all'odierna resistente. Pertanto l'appello deve trovare accoglimento ristabilendosi il risultato conseguito in campo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento dell'appello come sopra proposto dispone ristabilirsi il risultato conseguito in campo. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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