COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 90/A Appello personale Marziano Antonino (A.S.C.D. NUOVA RINASCITA – ME) avverso squalifica fino al 31/12/2017 – gara Campionato 2^ categoria girone “D” Pro Tonnarella/Nuova Rinascita del 07/12/2014 – C.U. N° 234 del 10/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 90/A Appello personale Marziano Antonino (A.S.C.D. NUOVA RINASCITA - ME) avverso squalifica fino al 31/12/2017 – gara Campionato 2^ categoria girone “D” Pro Tonnarella/Nuova Rinascita del 07/12/2014 - C.U. N° 234 del 10/12/2014.
Con appello personale ritualmente proposto il calciatore sig. Antonino Marziano ha impugnato la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S., chiedendone la revoca in quanto al momento dei fatti non ricopriva più la qualifica di capitano perché sostituito. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva non doversi procedere in quanto con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 293/17 CSAT del 20/01/2015 è stata disposta la revoca della sanzione impugnata e ciò in relazione al procedimento n° 76/A instaurato dalla società A.S.C.D. NUOVA RINASCITA per il medesimo fatto e per cui il reclamante è tesserato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dispone non doversi procedere in quanto già giudicato per i medesimi fatti. In ragione di quanto sopra dispone restituirsi la tassa reclamo versata (€ 65,00). Procedimento 95/A Appello personale Tuttobene Roberto Angelo (POL. POMPEI CALCIO - ME) avverso inibizione fino al 30/04/2015 – gara Campionato 1^ categoria girone “E” Atletico Messina/Pompei del 13/12/2014 - C.U. N° 251 del 17/12/2014. Con appello personale ritualmente proposto il Presidente sig. Roberto Angelo Tuttobene ha impugnato la decisione riportata in oggetto, sostenendo che al termine della gara in questione si è recato nello spogliatoio dell'arbitro per chiedere chiarimenti relativi a presunte dichiarazioni dallo stesso fatte in ordine a delle minacce subite ad iniziativa di tesserati della Pompei. A questo colloquio era presente anche l'osservatore arbitrale il quale ad un certo punto interveniva invitando il reclamante ad uscire dallo spogliatoio. E' in tale frangente che avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro il sig. Francesco Amante, il quale assumeva un comportamento fortemente protestatario nei confronti del direttore di gara e nel contempo strattonava l'osservatore arbitrale. In ragione di ciò il sig. Tuttobene sarebbe intervenuto per calmare gli animi e allontanare il sig. Amante per cui è probabile che in sede di refertazione il direttore di gara abbia commesso uno scambio di persona addebitando ad esso Tuttobene i fatti commessi dal sig. Amante. Per cui, oltre ad essere ascoltato, chiede di essere messo a confronto con l'osservatore arbitrale. Quanto sopra è stato ribadito dall'appellante all'udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l’istanza istruttoria relativa al confronto tra l’appellante e l’Osservatore arbitrale è inammissibile in quanto esclusa da precise norme procedurali. Nel merito, letto il rapporto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fa piena prova circa i comportamenti assunti dai tesserati durante le gare, rileva che al termine dell’incontro il sig. Roberto Angelo Tuttobene faceva ingresso nello spogliatoio dell'arbitro assumendo un comportamento protestatario rifiutandosi di apporre la propria firma sul rapportino di fine gara. Nelle more facevano irruzione nello spogliatoio il sig. Amante e il sig. Marotta, spalleggiati da altri tesserati della Pol. Pompei non identificati, che assumevano un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e dello stesso osservatore arbitrale. Proprio in questo frangente il sig. Tuttobene strattonava e spintonava l'osservatore arbitrale che si metteva davanti la persona dell'arbitro per proteggerlo. Il pronto intervento dei dirigenti dell'Atletico Messina evitava il protrarsi dell'aggressione, facendo allontanare i tesserati della Pol. Pompei. Solo dopo essere tornata la calma il sig. Tuttobene si determinava a sottoscrivere il rapportino di fine gara per cui l'arbitro procedeva alla consegna delle rispettive copie alle società unitamente ai documenti di identità. In ragione di quanto sopra la difesa sostenuta dal reclamante trova parziale riscontro probatorio negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina fino al 31/03/2015 l’inibizione a carico del sig. Tuttobene Roberto Angelo, disponendosi la restituzione della tassa reclamo versata.
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