COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 96/A A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Angelo Margò – Gara campionato Promozione girone “B”, Ciappazzi/Sinagra del 03/01/2015 – C.U. N° 271 del 08/01/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 96/A A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Angelo Margò - Gara campionato Promozione girone “B”, Ciappazzi/Sinagra del 03/01/2015 - C.U. N° 271 del 08/01/2015.
Con rituale e tempestivo appello la A.D. Pol. Sinagra Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, allo scopo di chiedere “una congrua riduzione” della squalifica inflitta al calciatore sig. Angelo Margò. In particolare la società appellante evidenzia che il predetto calciatore, “in normale azione di gioco, sbracciava vigorosamente per liberarsi dalla marcatura dell'avversario” e perciò veniva espulso, allontanandosi quindi senza proteste o altro dal terreno di gioco. La società appellante precisa altresì che il calciatore avversario non ha subito alcun danno, non potendosi perciò ritenere come grave atto di violenza quanto accaduto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro costituisce piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto si rileva che al 22° del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Angelo Margò poiché con il pallone in gioco e lontano dall'avvenimento “prendeva un avversario dal collo buttandolo a terra, procurandogli dolori e escoriazioni alle ginocchia”. Ne consegue che quanto sostenuto dalla reclamante trova solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara, non apparendo tuttavia di particolare gravità gli effetti della condotta assunta dal sig. Angelo Margò, con la conseguenza che il gravame va accolto dovendosi contenere la squalifica nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello dispone contenersi in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Angelo Margò. Senza addebito della tassa reclamo versata (€ 130,00).
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