COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 99/A A.S.D. AQUILA SAMMICHELESE (CT) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Lo Giudice – Gara campionato 1^ categoria girone “G”, Castel di Judica/Aquila Sammichelese del 04/01/2015 – C.U. N° 271 del 08/01/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 99/A A.S.D. AQUILA SAMMICHELESE (CT) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Lo Giudice - Gara campionato 1^ categoria girone “G”, Castel di Judica/Aquila Sammichelese del 04/01/2015 - C.U. N° 271 del 08/01/2015.
Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Aquila Sammichelese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, allo scopo di chiedere la “riduzione della squalifica” inflitta al calciatore sig. Giuseppe Lo Giudice, “riconoscendo solo una parte di addebito comportamentale nei confronti dell'arbitro...”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto del direttore di gara costituisce piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto si rileva che all'8° del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Giuseppe Lo Giudice perché assumeva un atteggiamento particolarmente irriguardoso verso l'arbitro. Alla notifica dell'espulsione il calciatore si avvicinava ancora all'arbitro, tenendolo per un braccio per chiedere spiegazioni. Staccatosi dalla presa ed allontanatosi, il direttore di gara notava che il calciatore predetto solo a forza veniva allontanato dai compagni di squadra, ma uscendo indirizzava al direttore di gara altre frasi irriguardose. Ne consegue che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, apparendo la condotta intenzionalmente irriguardosa e offensiva assunta dal calciatore espressa con reiterazione anche dopo l'allontanamento, come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale. Ne consegue che il gravame va respinto, risultando la sanzione congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone l'addebito della tassa reclamo versata (€ 130,00).
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