COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 100/A A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO (SR) avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Giuseppe Aglianò e per due gare al calciatore sig. Salvatore Mozzicato – Gara campionato promozione girone “D”, Sport Club Palazzolo/Santacroce del 03/01/2015 – C.U. N° 271 del 08/01/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 100/A A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO (SR) avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Giuseppe Aglianò e per due gare al calciatore sig. Salvatore Mozzicato - Gara campionato promozione girone “D”, Sport Club Palazzolo/Santacroce del 03/01/2015 - C.U. N° 271 del 08/01/2015. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Sport Club Palazzolo ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate, allo scopo di chiedere la riduzione di entrambe le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale, contestando che nelle fattispecie siano rinvenibili estremi di condotta violenta, essendosi trattato al più di manifestazioni di protesta esternate con eccessiva vigoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che l'appello è da considerarsi non proponibile per ciò che attiene alla sanzione a carico del calciatore sig. Salvatore Mozzicato, secondo quanto previsto dall'art.45 n° 3 lett. a) C.G.S. Rileva altresì che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti del direttore di gara e degli assistenti costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura dei predetti atti e segnatamente dal rapporto dell'assistente arbitro si rileva che a fine gara il calciatore sig. Giuseppe Aglianò bloccava l'assistente prima dell'ingresso nel tunnel degli spogliatoi con fare minaccioso, protestando e avvicinandogli le mani al volto, assumendo nel contempo grave contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nonostante l'intervento dei carabinieri, che facevano scudo all'assistente con il proprio corpo. Ne consegue che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, apparendo la condotta intenzionalmente irriguardosa, offensiva e minacciosa assunta dal calciatore, espressa con reiterazione anche in presenza delle Forze dell'ordine. Per quanto sopra l'appello va respinto, risultando la sanzione congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello relativamente alla squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Mozzicato; rigetta per il resto il proposto reclamo e per l’effetto dispone l'addebito della tassa reclamo versata (€ 130,00).
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