COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 101/A A.S.D. PARMONVAL (PA) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Michele Settecase – Gara campionato Eccellenza girone “A”, Parmonval/Campofranco del 03/01/2015 – C.U. N° 271 del 08/01/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 308 CSAT 18 DEL 27 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 101/A A.S.D. PARMONVAL (PA) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Michele Settecase - Gara campionato Eccellenza girone “A”, Parmonval/Campofranco del 03/01/2015 - C.U. N° 271 del 08/01/2015.
Con tempestivo appello la A.D. Parmonval ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, allo scopo di chiedere una riduzione della squalifica inflitta al calciatore sig. Michele Settecase, in quanto il comportamento posto in essere in danno del calciatore avversario sarebbe avvenuto al termine di una serie di insulti non rilevati dagli ufficiali di gara e posti in essere dal predetto avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura dei predetti atti si rileva che al 24° del 2° tempo il sig. Michele Settecase veniva espulso perché colpiva un avversario con un pugno e, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, assumeva un comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro. Ciò posto questa Corte ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento stante la contestualità dei comportamenti posti in essere dal calciatore in questione, per cui la sanzione può essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello dispone contenersi in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Michele Settecase. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
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