COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 309 TFT 22 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°525/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Pachino (matr. 740523) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Campisi Salvatore N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 309 TFT 22 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°525/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Pachino (matr. 740523) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Campisi Salvatore N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 19/11/2014 prot. 11.438 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La Società A.S.D. Pachino ha tuttavia fatto pervenire memorie a difesa allegando copie dei certificati medici attestanti l’idoneità all’attività sportiva per la s.s. 2013-2014 dei calciatori Glietti Giuseppe, Alagna Cristian, Curcio Francesco, Giannone Malavita Salvatore, Luciano Cristian, Lucifera Emanuele. Nessuna certificazione è stata inoltrata ad esimente dei calciatori Di Pasquale Giuseppe e Oddo Antonio. Per quanto al calciatore Gargano Federico (tesserato dal 14/12/2013) la copia del certificato inviato reca data di emissione 27/02/2014, evidenziando come l’attestazione di idoneità sia stata effettuata con notevole ritardo. Infine, la copia del certificato relativo al calciatore Didita Ianut Manuel evidenzia data di emissione 16/06/2014 e pertanto non è esimente degli addebiti contestati riferentisi alla s.s. 2013/2014. Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto della regolarità delle documentazioni a difesa inviate dalle parti deferite, ha concluso: rimettendosi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori per i quali è stata accertata l’idoneità all’attività sportiva per la s.s. 2013-2014; insistendo sui motivi di deferimento per quanto agli altri soggetti deferiti per i quali ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti e risultati sprovvisti di regolare attestazione medica. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori Di Pasquale Giuseppe, Oddo Antonio, Gargano Federico e Didita Ianut Manuel. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito i calciatori Glietti Giuseppe, Alagna Cristian, Curcio Francesco, Giannone Malavita Salvatore, Luciano Cristian, Lucifera Emanuele e applica: l’ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Pachino (matr. 740523); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Campisi Salvatore; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Pasquale Giuseppe, Oddo Antonio, Gargano Federico e Didita Ianut Manuel, tutti tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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