COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 309 TFT 22 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°526/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sport Club Palazzolo (matr. 937886) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Cutrufo Graziano N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 309 TFT 22 DEL 27 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°526/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sport Club Palazzolo (matr. 937886) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Cutrufo Graziano N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 19/11/2014 prot. 11.439 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La società A.S.D. Sport Club Palazzolo ha tuttavia fatto pervenire copie dei certificati medici attestanti l’idoneità all’attività sportiva per la s.s. 2013-2014 dei calciatori deferiti. Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto della regolarità delle certificazioni inviate dalle parti deferite, ha concluso rimettendosi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza che la Società ha tempestivamente provveduto ad acquisire le certificazioni mediche attestanti l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie le parti deferite da ogni addebito. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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